Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 29146/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to challenge all grounds of the appellate decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29146/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the taxpayer's appeal inadmissible and ordered them to pay litigation costs. The court found that while the taxpayer challenged the refusal of tax relief, they failed to contest the appellate court's separate ground for confirming the lower court's decision regarding the late submission of arguments. Consequently, the court ruled that the appeal was ineffective because it did not address all independent legal reasons supporting the final judgment.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 19 comma 1 lett. g d.lgs. n. 546/1992; Art. 360 cod. proc. civ.: When a decision rests on multiple independent grounds, failure to challenge all of them renders subsequent complaints regarding unchallenged grounds inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax relief refusal inadmissible appeal multiple grounds decision tax litigation costs unified contribution payment assoggettamento all'IVA ripresa dell'imposta sul valore aggiunto differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 19 comma 1 lett. g del d.lgs. n. 546 del 1992
Premesso che «L'istanza del contribuen- te di rimborso del credito IVA mediante compensazione costituisce modalità di attuazione del credito d'imposta, il cui diniego è impugna- bile ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett.
Art. 360 primo comma cod. proc. civ.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13
Dichiara che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore impor- to a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 24478 del 05/10/2018
Cass. 11 gennaio 2007 n. 389
Cass. Sez. Un. 29 marzo 2013 n. 7931
Cass. 4 marzo 2016 n. 4293
7931; Cass. 4 marzo 2016 n. 4293).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28231/2013 R.G. proposto da F.LLI DELL'AMURA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Taddeo, con domicilio eletto in Roma, via Nomentana, n. 263 presso lo studio del dott. Mi- chelangelo Mattia; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domici- lio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12; - con troricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, n.275/32/2012 depositata il 25 ottobre 2012, non notifica- ta. Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 28 aprile 2021 dal consigliere Pierpaolo Gori. Rilevato che:

1. Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Cam- pania veniva rigettato l'appello proposto dalla società F.11i Dell'Amura S.r.l. avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli n.411/14/2010 che, a sua volta, aveva rigettato il ricorso della contribuente, avente ad oggetto un diniego di sgravio IVA e IRAP per l'anno di imposta 2003, relativo agli importi iscritti a ruolo con cartel- la di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis del d.P.R. n.600 del 1972 dell'Unico 2004.

2. La sentenza della CTR confermava integralmente la decisione di primo grado esprimendo una duplice ratio decidendi. Da un lato rite- neva che avverso l'atto impugnato - qualificato come rifiuto di eserci- zio del potere di autotutela - potesse sindacarsi in sede giurisdizionale solo la legittimità del rifiuto e non anche la fondatezza della pretesa tributaria. Dall'altro, veniva confermata la decisione di primo grado anche per inammissibilità dell'integrazione dei motivi di censura pro- posti dalla contribuente, ritenuti tardivamente ampliativi del thema decidendum quanto al prospettato errore di calcolo, oltre che per in- fondatezza della doglianza circa il difetto di c.d. avviso bonario ante- riore alla notifica della cartella di pagamento, in quanto atto definitivo per mancata sua impugnazione.

3. Avverso la decisione propone ricorso la contribuente, affidato a due motivi, mentre l'Agenzia delle Entrate inizialmente non si è costituita, restando intimata. All'adunanza del 15 ottobre 2020 la Corte ha di- chiarato la nullità della notifica del ricorso e disposto la sua rinnova- zione, adempimento cui ha fatto seguito la rituale costituzione dell'A- genzia, la quale ha resistito alla domanda con controricorso. Considerato che:

4. Con il primo motivo di ricorso - senza indicazione del pertinente parametro ex art.360, primo comma, cod. proc. civ., comunque indi- viduabile nel n.3 - la contribuente deduce la violazione o falsa appli- cazione dell'art.18 del d.lgs. n.546 del 1992 per aver la CTR ritenuto l'atto impugnato, diniego di sgravio, non sindacabile nel merito della pretesa tributaria.

5. Con il secondo motivo di ricorso - anch'esso privo dell'individuazio- ne del pertinente paradigma dell'art.360, primo comma, cod. proc. civ., individuabile nel n.3 - la contribuente deduce la violazione o falsa applicazione dell'art.53 del d.lgs. n.546 del 1992 per aver la CTR omesso di valutare funditus le doglianze relative al merito della con- troversia, ossia il disconoscimento del credito IVA.

6. Il ricorso è inammissibile. Premesso che «L'istanza del contribuen- te di rimborso del credito IVA mediante compensazione costituisce modalità di attuazione del credito d'imposta, il cui diniego è impugna- bile ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. g, del d.lgs. n. 546 del 1992, anche se derivante, implicitamente, dalla formazione del silenzio-ri- fiuto.» (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 24478 del 05/10/2018, Rv. 650741 - 01), nondimeno va constatato che, come eccepito in contro- ricorso, la contribuente impugna efficacemente solo la ratio decidendi espressa dalla CTR riguardo al diniego di sgravio IVA, ritenuto erro- neamente atto non impugnabile con riferimento al merito della prete- sa tributaria.

7. E' tuttavia rimasta priva di specifica censura la seconda concorren- te ratio decidendi espressa dal giudice d'appello, attraverso la quale è stata confermata la decisione di primo grado, sia per inammissibilità dell'integrazione dei motivi di censura proposti dalla contribuente per- ché ritenuti tardivamente ampliativi del thema decidendum quanto al prospettato errore di calcolo, sia per infondatezza della doglianza cir- ca il difetto di avviso bonario anteriore alla notifica della cartella di pagamento, in quanto atto definitivo per mancata impugnazione.

Va al proposito reiterato che «In tema di ricorso per cassazione, qua- lora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome e singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, l'omessa impugnazione di tutte le "rationes decidendi" rende inammissibili le censure relative alle singole ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime, quand'anche fondate, non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre non impugnate, all'annullamento della decisione stessa» (Cass. 11 gennaio 2007 n. 389; successive conformi, Cass.

Sez. Un. 29 marzo 2013 n. 7931; Cass. 4 marzo 2016 n. 4293).

8. Dalla mancata impugnazione da parte della ricorrente della secon- da ratio decidendi espressa dal giudice d'appello discende l'inammis- sibilità del ricorso e le spese di lite, liquidate come da dispositivo, se- guono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte: dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate per in Euro 2.300,00 per compensi, oltre Spese prenotate a debito. Dichiara che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore impor- to a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis. Roma il 28 aprile 2021 Il Pre