Cassation court allows tax agency appeal, ruling partial self-help audit does not end litigation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe tax agency successfully appealed a regional tribunal decision that had dismissed its tax assessment notices. The court found the lower tribunal erred by concluding the matter was resolved after the agency issued new, partially revised audit notices. The court ruled that such partial self-help actions merely reduce the original claim rather than extinguishing it, thereby keeping the dispute open for judicial review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2 quater del D.P.R. n. 564/1994; Art. 43 c. 3 del D.P.R. n. 600/1973: A partial reduction of a tax assessment via self-help does not constitute a new claim or terminate the litigation, as the administrative interest in the remaining debt persists.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20087/2015 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato; - ricorrente - • Contro DOMENICO SCARCELLA rappresentato e difeso giusta delega in atti dall'avv. Antonio Berardi e con domicilio eletto in Roma presso l'avv. Antonio Baliva in via C. Poma n. 4 - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte n. 383/24/15 depositata il 15/04/2015, non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del 23/06/2021 dal Consigliere Roberto Succio; Rilevato che: con la sentenza impugnata la CTR rigettava l'appello dell'Ufficio e confermando la sentenza di primo grado dichiarava pertanto illegittimi gli atti impugnati, avvisi di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA 2006 e 2007; - ricorre a questa Corte l'Agenzia delle Entrate con atto affidato a un solo motivo; il contribuente resiste con controricorso; Considerato che: - l'unico motivo di ricorso censura la sentenza di appello per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2 quater del d.P.R. n. 564 del 1994 e dell'art. 43 c. 3 del d.P.R. n. 600 del 1973 in relazione all'art. 360 c.1 n.3 c.p.c. per avere la CTR, a fronte di atti impositivi oggetto di autotutela parziale, confermato la pronuncia della CTP che aveva dichiarato cessata la materia del contendere; - il motivo è evidentemente fondato; - invero, risulta della sentenza impugnata che nella pendenza del giudizio di merito di fronte alla CTP a fronte di apposita istanza di autotutela del contribuente "l'Ufficio in data 04.04.2012 provvedeva ad emettere due nuovi e distinti avvisi di accertamento con i quali annullava gli avvisi di accertamento impugnati, procedendo a nuovi computi delle imposte asseritamente dovute dal contribuente: chiedendo: il rigetto dei ricorsi per la parte non riconosciuta in sede di autotutela e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio" (pag. 2 ultimo periodo della sentenza qui impugnata); - orbene, è evidente che si è trattato di autotutela solo parziale, con la quale l'Ufficio non ha revocato né annullato in toto, ma solo in parte rettificato, diminuendola, la pretesa azionata con gli atti impositivi per cui è causa, senza rinunciare affatto al residuo credito per tributi non espressamente riconosciuto come non dovuto in sede di autotutela; - in argomento, questa Corte ha ancora di recente chiarito (Cass.
Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 18625 del 07/09/2020) che in tema di accertamento delle imposte, la modificazione, in diminuzione, dell'originario avviso non esprime una nuova pretesa tributaria, ma una riduzione di quella Cons. Est. Roberto Succio - 2 originaria, sicché non costituisce atto nuovo, ma revoca parziale di quello precedente. Pertanto, in sede processuale, tale evenienza non può comportare la cessazione della materia del contendere, in quanto permane l'interesse della pubblica amministrazione a veder riconosciuto il proprio credito tributario e quello del contribuente a negare la pretesa, con la conseguenza che l'autorità giudiziaria è tenuta a pronunciarsi sulla fondatezza della residua pretesa erariale; - conclusivamente, il ricorso è accolto; la sentenza è quindi integralmente cassata con rinvio al giudice d'appello subalpino per nuovo esame; - il giudice del rinvio dovrà infatti accertare in fatto e in diritto la debenza o meno, alla luce delle ragioni poste a base degli avvisi di accertamento e delle eccezioni svolte nei ricorsi dal contribuente, la sussistenza o meno della pretesa di maggiori tributi, escludendo da essa gli importi oggetto di annullamento in autotutela; p.q.m. accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte in diversa composizione che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di Legittimità.
Così deci