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Ordinanza — n. 29131/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax agency appeal as appeal court decision was inadmissible for raising new issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29131/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court rejected the tax agency's appeal against the Regional Tax Commission's decision ordering a tax credit refund. The agency argued the lower court failed to examine facts regarding the declaration's purpose and violated prescription rules, but the court found these grounds inadmissible. The appeal court had already ruled on the prescription issue, making the cassation petition's attempt to raise it for the first time procedurally invalid.

Regesto Legislator

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Art. 348 ter c.p.c.; Art. 360 n. 3 c.p.c.: A cassation appeal is inadmissible if it raises issues of fact or law that were already examined and decided by the court of appeal, or if it lacks the necessary connection to the appealed decision's reasoning.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility tax refund prescription omitted examination of facts tax credit declaration procedural exhaustion detrazioni e rimborsi procedura di liquidazione dei conti dichiarazione dei redditi

Disposizioni normative citate

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Art. 348 ter c.p.c.
Il motivo è inammissibile ai sensi dell'art. 348 ter c.p.c.
Art. 360 n. 5 c.p.c.
Il primo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., omesso esame di fatti decisivi con riguardo alla dichiarazione della parte che l'indicazione degli importi non era frutto di errore materiale ma aveva lo scopo di permettere il pagamento di eventuali debiti risultanti da controlli dell'Ufficio.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., violazione degli artt.
Art. 2934 c.c.
Art. 2946 c.c.
Art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992
La doglianza, con cui viene riproposta la questione di merito, è dunque inammissibile non attingendo l'effettiva ratio della decisione, né denunciando, a tal fine, l'eventuale violazione dell'art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992, né, comunque, l'omessa pronuncia ex art.
Art. 112 c.p.c.
546 del 1992, né, comunque, l'omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.
art. 348 ter c.p
Il motivo è inammissibile ai sensi dell'art. 348 ter c.p.c.
art. 112 c.p
546 del 1992, né, comunque, l'omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.
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Testo completo

a seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 36377/2018 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro Fintecna Spa, rappresentata e difesa dall'Avv. Claudia Lazzeri, con domicilio eletto presso la medesima in Roma Viale Bruno Buozzi n. 77, giusta procura speciale a margine del controricorso; - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Umbria n. 375/02/18, depositata in data 27 settembre 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 giugno 2021 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli. RILEVATO CHE L'Agenzia delle entrate impugna per cassazione, con due motivi, la sentenza della CTR in epigrafe che, confermando la decisione della CTP di Terni, aveva dichiarato illegittimo il diniego, e dovuto il rimborso di un credito Ires e Irap per l'anno 2004, esposto nella dichiarazione dei redditi Mod. Unico 2004, in esito alla procedura di liquidazione della società, poi cancellata dal registro delle imprese nel 2005, ritenendo privo di rilievo la circostanza che i crediti fossero stati indicati nel quadro RX (righi RX1 e RX3) per la compensazione e/o detrazione anziché per accedere al rimborso.

Resiste Fintecna Spa con controricorso, poi illustrato con memoria. CONSIDERATO CHE 1. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., omesso esame di fatti decisivi con riguardo alla dichiarazione della parte che l'indicazione degli importi non era frutto di errore materiale ma aveva lo scopo di permettere il pagamento di eventuali debiti risultanti da controlli dell'Ufficio. 1.1. Il motivo è inammissibile ai sensi dell'art. 348 ter c.p.c. La sentenza d'appello, infatti, ha confermato la decisione di primo grado e si è fondata sulle medesime ragioni (irrilevanza dell'erronea indicazione in dichiarazione) inerenti alla questione di fatto (credito d'imposta indicato nel quadro RX in compensazione anziché a rimborso) a base della decisione impugnata.

Va precisato, del resto, che il motivo dell'Agenzia ricorrente è carente in punto di autosufficienza poiché neppure riproduce l'esatto tenore testuale della decisione di primo grado ma si limita a riassumerne il contenuto. In ogni caso, non sussiste il denunciato omesso esame, né la dedotta circostanza appare decisiva. La CTR ha infatti ritenuto che «non è rilevante nel caso di specie la circostanza sollevata dall'Ufficio sull'indicazione in dichiarazione dei crediti in compensazione ... in quanto la società è cessata e il credito non poteva essere portato all'anno successivo», sicché quale fosse il contenuto delle dichiarazioni rese non aveva, per la CTR, alcuna incidenza attesa la spettanza, per la peculiarità della vicenda, del diritto al rimborso.

2. Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., violazione degli artt. 2934 e 2946 c.c. per non aver la CTR dichiarato prescritto il diritto al rimborso per decorrenza del termine decennale. 2.1. Il motivo è inammissibile. 2.2. La CTR, invero, non ha in alcun modo trattato la questione, sull'evidente ragione che la questione fosse inammissibile perché proposta solo in grado d'appello. La doglianza, con cui viene riproposta la questione di merito, è dunque inammissibile non attingendo l'effettiva ratio della decisione, né denunciando, a tal fine, l'eventuale violazione dell'art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992, né, comunque, l'omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.

3. Il ricorso va pertanto rigettato per l'inammissibilità dei motivi. Le spese sono regolate, come in dispositivo, per soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese a favore di Fintecna Spa, che liquida in complessive C 10.000,00, oltre C 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge. Deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 23 giugno 2021 Il Presidente Ernestino Luigi Bruschetta IL CANCELLIERE ESPERTO Maria Antonia Chieco DEPOSITA