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Ordinanza — n. 29111/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax agency appeal for lack of specificity and unfounded procedural claims regarding payment deadlines.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29111/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the tax agency's appeal against a regional tax commission decision that upheld a payment order against a company. The agency argued the lower court failed to properly motivate the receipt date of a notification, but the court found the appeal lacked specific factual details and was unfounded because the lower court correctly determined the payment deadline based on documentary evidence. Consequently, the appeal was dismissed, and the tax agency was ordered to pay the company's litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.; Art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992: An appeal alleging a violation of procedural rules due to insufficient motivation is inadmissible if it fails to specify the contested facts and if the lower court's factual findings are based on documentary evidence rather than arbitrary reasoning.

Parole chiave

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tax appeal admissibility lack of specificity procedural motivation payment deadline determination litigation costs allocation tax collection order factual finding review tardivo pagamento delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.
546, in relazione all'art. 360, primo comma, n.
Art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia delle entrate deduce violazione dell'art. 36, comma 2, n.
Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
il provvedimento con cui il giudice dell'impugnazione, nel respingere integralmente la stessa, ovvero nel dichiararla inammissibile o improcedibile, disponga, a carico della parte che l'abbia proposta, l'obbligo di versare - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 5955 del 14/03/2014
Cass. n. 23514 del 05/11/2014
Cass. n. 23514 del 05/11/2014; Cass.
Cass. n. 1778 del 29/01/2016
23514 del 05/11/2014; Cass. n. 1778 del 29/01/2016).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20503/2014 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro Qualified Services s.r.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Giulio Rubini n. 48/D, presso lo studio dell'avv. Raffaele Gullo, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Gregorio Montagnese e Iconio Massara giusta procura speciale a margine del controricorso, - controricorrente - e nei confronti di Equitalia Nord s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, - intimata - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 526/36/14, depositata il 29 gennaio 2014.

Cons. est. G.M. Nonno Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 maggio 2021 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno. RILEVATO CHE 1. con sentenza n. 526/36/14 del 29/01/2014 la Commissione tributaria regionale della Lombardia (di seguito CTR) ha respinto l'appello dell'Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano (di seguito CTP) n. 359/12/12, la quale aveva accolto il ricorso di Qualified Services s.r.l. (di seguito QS) avverso una cartella di pagamento per IRES e IVA relative all'anno d'imposta 2009; 1.1. come si evince anche dalla sentenza della CTR, la cartella di pagamento era stata emessa a seguito di iscrizione a ruolo straordinaria in quanto la società contribuente non avrebbe tempestivamente corrisposto la prima rata concernente il piano di rateazione concertato con l'Agenzia delle entrate a seguito dell'invio di comunicazione di irregolarità; 1.2. la CTR respingeva l'appello dell'Agenzia delle entraìe evidenziando che:

a) il piano di ammortamento, elaborato dall'Agenzia delle entrate, prevedeva che la prima rata doveva essere corrisposta in data 2 marzo 2012 e l'ultima in data 2 gennaio 2017;

b) la notifica della cartella di pagamento era illegittima in quanto la società contribuente aveva puntualmente corrisposto le rate di pagamento;

2. avverso la sentenza della CTR l'Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo;

3. QS resisteva in giudizio con controricorso mentre Equitalia Nord s.p.a. non si costituiva e restava, pertanto, intimata. CONSIDERATO CHE 1. va preliminarmente rilevato che, come emerge dalla sentenza della CTR, a parte i rilievi di natura formale, le contestazioni Cons. est. G.M. Nonno sostanziali poste in sede di appello avverso la sentenza della CTP dall'Agenzia delle entrate sono due:

a) la prima attinente alla legittimità dell'iscrizione a ruolo straordinaria, concernente sia l'IRES che VIVA, in relazione alla quale è stata contestata la sussistenza o, comunque, l'indicazione dei necessari presupposti;

b) la seconda concernente la legittima emissione della cartella di pagamento con riferimento al debito IVA, oggetto di rateizzazione in ordine alla quale QS non avrebbe adempiuto all'onere di pagamento della prima rata nel termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di irregolarità; 1.1. la CTR, pur avendo piena contezza della circostanza che la cartella di pagamento riguardasse sia la pretesa IRES che la pretesa IVA, ha ritenuto l'illegittimità della condotta dell'Agenzia delle entrate con riferimento unicamente al debito IVA, avendo quest'ultima proceduto all'iscrizione a ruolo nonostante l'esistenza di un piano di rateizzazione regolarmente adempiuto dalla società contribuente; 1.2. pertanto, essendo stato l'appello respinto, con conseguente annullamento integrale della cartella impugnata, deve ritenersi che la CTR abbia considerato la questione della legittimità dell'iscrizione a ruolo straordinario posta dall'Agenzia delle entrate assorbita con riferimento al debito IVA (per il quale ha statuito in ordine alla regolarità dei pagamenti effettuati a seguito di rateizzazione) e implicitamente rigettata con riferimento del debito IRES; 1.3. così interpretata la sentenza impugnata, va osservato che il motivo di ricorso proposto dall'Agenzia delle entrate involge la sola questione della legittimità dei pagamenti effettuati dal contribuente in adempimento del piano di rateizzazione, sicché sulla questione concernente la debenza del debito IRES deve ritenersi caduto il giudicato interno; 1.4. non è, invece, passata in giudicato, diversamente da quanto argomentato da QS, la questione concernente la legittimità dell'iscrizione a ruolo straordinaria con riferimento al debito IVA; 3 Cons. est.

G.M. Nonno 1.5. neppure può ritenersi cessata la materia del contendere a seguito dell'integrale pagamento delle rate concernenti il debito IVA, atteso che nel presente giudizio si fa questione proprio della legittimità della rateizzazione e, quindi, della legittimità della cartella di pagamento, con la previsione degli ulteriori accessori;

2. con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia delle entrate deduce violazione dell'art. 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR reso una motivazione apparente in ordine alla data di effettiva ricezione della comunicazione di irregolarità, da cui decorre il termine di trenta giorni entro il quale effettuare il pagamento della prima rata; 2.1. il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato; 2.2. il motivo è inammissibile per difetto di specificità: la difesa erariale tende ad acclarare la circostanza di fatto che la ricezione della comunicazione di irregolarità sia pervenuta a QS il 30/01/2012, ma non trascrive né allega l'avviso di ricevimento della menzionata comunicazione, onde consentire a questa Corte le debite valutazioni; 2.3. il motivo è, altresì, infondato, perché la CTR compie un vero e proprio accertamento in fatto non tanto sulla data di ricezione della comunicazione di irregolarità da parte di QS, quanto sulla data in cui sarebbe dovuto avvenire il primo pagamento (02/03/2012); 2.3.1. tale accertamento non implica la necessità di alcuna motivazione specifica - diversamente da quanto sostiene l'Agenzia delle entrate - essendosi la CTR limitata a ricavare la predetta data dalle risultanze della documentazione prodotta; 2.3.2. e, in ogni caso, laddove la sentenza impugnata abbia travisato il contenuto di documenti prodotti, sarebbe incorsa in un errore revocatorio e non già nel vizio procedimentale denunciato;

3. in conclusione, il ricorso va rigettato e l'Agenzia delle entrate va condannata al pagamento, in favore di QS, delle spese del presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo avuto conto di 4 Cons. est. G.M. Nonno un valore di lite dichiarato di euro 226.000,00; nulla spese nei confronti dell'Agente della riscossione, non costituitosi. 3.1. il provvedimento con cui il giudice dell'impugnazione, nel respingere integralmente la stessa, ovvero nel dichiararla inammissibile o improcedibile, disponga, a carico della parte che l'abbia proposta, l'obbligo di versare - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto ai sensi del comma 1 bis del medesimo art. 13, non può aver luogo nei confronti di quelle parti della fase o del giudizio di impugnazione, come le Amministrazioni dello Stato, che siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito (Cass. n. 5955 del 14/03/2014;

Cass. n. 23514 del 05/11/2014; Cass. n. 1778 del 29/01/2016).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento, in favore di Qualified Service s.r.I., delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 5.600,00, oltre alle spese forfetarie nella misura del quindici per cento, alle spese borsuali per euro 200,00 e agli accessori di legge. Così deciso in