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Ordinanza — n. 29108/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal as litigation extinguished by taxpayer's voluntary payment and settlement request.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29108/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the tax litigation extinguished due to the cessation of the subject matter of the dispute. The taxpayer voluntarily submitted a request for settlement and made the required payment, leading the tax agency to acknowledge the resolution. Consequently, the court rejected the cassation appeal as there was no longer any contested tax claim to adjudicate.

Regesto Legislator

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Art. 11 d.l. n. 50 del 2017; Art. 16, 17, 21 d.P.R. n. 633 del 1972: When a taxpayer voluntarily requests the definition of a tax dispute and pays the outstanding amount, the litigation is extinguished for lack of subject matter, rendering subsequent cassation appeals inadmissible.

Parole chiave

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tax litigation extinction voluntary payment settlement cessation of subject matter inadmissible cassation appeal tax dispute resolution indagine per frode iva assistenza amministrativa fiscale internazionale revisione della tassazione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 11 d.l. n. 50 del 2017
Nondimeno, con nota datata 5 marzo 2021, l'Agenzia delle entrate ha dato atto dell'avvenuta presentazione, a cura del contribuente, di domanda di definizione della controversia ai sensi dell'art. 11 d.l. n. 50 del 2017 e del successivo, intervenuto pagamento.
Art. 16, 17, 21 d.P.R. n. 633 del 1972
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
39), in relazione all'art. 360, comma 1, n.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 25026 del ruolo generale dell'anno 2014, proposto da Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, elettivamente si domicilia; - ricorrente- contro S.I.COS Società Italiana Costruzioni scarl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Nussi, elettivamente domiciliato in Roma, viale Angelico n. 38, presso lo studio dell'Avv.

Vincenzo Sinopoli; -controricorrente- 32'1 per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia, depositata in data 22 maggio 2014, n. 221/11/14; sentita la relazione svolta dal consigliere Salvatore Leuzzi nella camera di consiglio del 28 aprile 2021. Fatti di causa. La SICOS veniva resa destinataria di altrettanti avvisi di accertamento che, in relazione agli anni di imposta 2005, 2006, 2007, recuperavano importi IVA in rettifica rispetto alle dichiarazioni rese dalla società. La CTP di Udine accoglieva il ricorso della contribuente in relazione all'annualità 2006, mentre dichiarava cessata la materia del contendere per le altre due annualità.

La CTR del Friuli Venezia Giulia respingeva l'appello erariale. Il ricorso per cassazione dell'Agenzia è affidato a un solo motivo. La contribuente ha resistito con controricorso. Ragioni della decisione. Con l'unico motivo di censura si contesta "la violazione e falsa applicazione degli artt. 16, 17 e 21 d.P.R. n. 633 del 1972 in rapporto alla tabella A, parte II (Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4%), n. 39), in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.". Nondimeno, con nota datata 5 marzo 2021, l'Agenzia delle entrate ha dato atto dell'avvenuta presentazione, a cura del contribuente, di domanda di definizione della controversia ai sensi dell'art. 11 d.l. n. 50 del 2017 e del successivo, intervenuto pagamento.

Su tali premesse - specificamente documentate - l'Agenzia ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Il venir meno del contrasto di posizioni sulla pretesa tributaria postula come fondata e accoglibile detta istanza, da tradursi in pedissequa declaratoria. Per questi motivi Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Così deciso in Roma, il 2