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Ordinanza — n. 29054/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court allows appeal against regional commission ruling on VAT markup extension across years.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29054/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation partially allowed the tax authority's appeal against a regional tax commission decision regarding VAT assessments. The authority argued that a markup percentage determined for one fiscal year could legally apply to subsequent years if the business nature remained unchanged. The court agreed, holding that the lower court erred by refusing to extend the calculated markup to other years without evidence of changed business practices.

Regesto Legislator

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Art. 54 DPR 633/1972; Art. 2727, 2729 c.c.; Art. 2697 c.c.: Once a markup percentage is determined for a specific tax year, it may be extended to other years provided the nature of the business activity has not changed.

Parole chiave

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VAT markup extension inductive assessment fiscal year continuity business nature change tax audit methodology Cassazione ordinanza imposto sul valore aggiunto tassazione dell'IVA

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 54 DPR 633/1972
3, c.p.c., si deduce la «violazione dell'art. 54 del d.P.R.
Art. 2727 c.c.
Art. 2729 c.c.
Art. 2697 c.c.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
1, in relazione all'art. 360, comma 1, n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. sez. 5, 21/11/2019, n. 30378
Antezza-A.E./TASCONE SALVATORE + 2.(ex plurimis: Cass. sez. 5, 21/11/2019, n. 30378, Rv.
Cass. sez. 5, 12/02/2013, n. 3357
Cass. sez. 5, 12/02/2013, n. 3357, in motivazione; Cass.
Cass. sez. 5, 21/12/2007, n. 27008
3357, in motivazione; Cass. sez. 5, 21/12/2007, n. 27008, Rv.
Cass. sez. 5, 12/03/2008, n. 6579
601613-01; Cass. sez. 5, 12/03/2008, n. 6579, Rv.
Cass. sez. 5, 27/1/2010, n. 1647
Cass. sez. 5, 27/1/2010, n. 1647, Rv.
Cass. sez. 5, 18/04/2003, n. 6253
611199-01; Cass. sez. 5, 18/04/2003, n. 6253, Rv.
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18023/2015 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia; - ricorrenti - contro TASCONE SALVATORE (C.F.: TSCSVT59M22D960G), nato a Gela il 27 agosto 1959, in proprio e nella qualità di legale rappresentante di FABER DI TASCONE SALVATORE & C s.n.c. (P. IVA: 01305960856), e SCONTRINO DOMENICA (C.F.: SCNDNC60L54D960U), nata a Gela 24 luglio 1960, rappresentati e difesi dall'Avv.

Claudio Danilo Cricchio presso il quale eleggono domicilio (con studio in Gela, vico Imperia n. 1); R.G.N. 18023/2015-Cass. sez. 5 civ.-Presidente Ernestino Luigi Bruschetta, relatore Cons. Antezza-A.E./TASCONE SALVATORE + 2. - con troricorrenti - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale per la Sicilia (sez. distacc. di Caltanissetta) n. 114/21/2015, emessa il 15 dicembre 2014 e depositata il 12 gennaio 2015; udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 25 maggio 2021 dal Consigliere Fabio Antezza; FATTI DI CAUSA 1. L'Agenzia delle Entrate («A.E.») ricorre, con due motivi, per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, di rigetto dell'appello dalla stessa proposto avverso la sentenza, n. 249/01/2010, con la quale la CTP di Caltanissetta aveva accolto l'impugnazione di avvisi di accertamento per l'esercizio 2006 (per il recupero di IVA ed imposte dirette).

2. A seguito di verifica fiscale l'Amministrazione finanziaria, accertata, anche in contraddittorio con la contribuente, una maggiore percentuale di ricarico rispetto a quella dichiarata sul venduto, emise avviso di accertamento (anche) per il 2006 nei confronti di FABER DI TASCONE SALVATORE & C s.n.c. in materia di IVA e IRAP ed accertò un maggior reddito d'impresa che fu imputato, ai fini delle imposte dirette, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, ai due soci SALVATORE TASCONE e DOMENICA SCONTRINO (con conseguente notificazione a ciascuno di essi di avviso di accertamento).

3. I ricorsi avverso i tre provvedimenti impositivi, riuniti in simultaneus pro cessus, furono accolti dalla CTP con statuizione sostanzialmente confermata dalla CTR, con la sentenza oggetto di attuale impugnazione.

4. Il Giudice d'appello, per quanto ancora rileva nel presente giudizio, ritenne, in astratto legittimo l'accertamento analitico- induttivo fondato su ricalcolo del maggior reddito d'impresa in base non alla mera media aritmetica bensì alla media ponderata delle R.G.N. 18023/2015-Cass. sez. 5 civ.-Presidente Ernestino Luigi Bruschetta, relatore Cons. Antezza-A.E./TASCONE SALVATORE + 2.vendite differenziate in base alla tipologia di articoli propri dell'attività commerciale praticata (nella specie, commercio al dettaglio di articoli di ferramenta), quindi tenendo conto del volume di vendite dei singoli prodotti.

Con riferimento alla concreta fattispecie, però, la CRT ritenne che l'emersione della (maggiore) percentuale di ricarico fosse la risultante della non corretta applicazione del criterio di cui innanzi, in quanto non fondata su presunzioni gravi, precise e concordanti perché sganciata dai concreti dati contabili relativi all'anno in oggetto (il 2006) e fondata solo sull'elaborazione prospettica, per gli anni successivi, delle ricadute della percentuale di ricarico accertata (con il criterio della media ponderale), per il precedente anno 2004.

5. Contro la sentenza d'appello l'A.E., come detto, ricorre con due motivi mentre i contribuenti si difendono con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso merita accoglimento nei limiti di seguito specificati.

2. Con il motivo n. 1, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (nella sua formulazione, ratione temporis applicabile, successiva alla sostituzione operata dal d.l. n. 83 del 2012), si deduce l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti. A detta della ricorrente, in particolare, la CTR non avrebbe considerato la motivazione dell'avviso di accertamento, reputando erroneamente che la media ponderata utilizzata dall'Agenzia per il ricalcolo del reddito fosse stata elaborata su specificità connesse all'esercizio 2004 (in luogo dello specifico esercizio 2006). 2.1.

Il motivo n. 1 è inammissibile in quanto prospettato in violazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nella sua formulazione, ratione temporis applicabile, successiva alla sostituzione operata dal d.l. n. 83 del 2012. Con esso, difatti, non si prospetta l'omesso esame di fatti (storici), emergenti dal testo della sentenza o dagli atti R.G.N. 18023/2015-Cass. sez. 5 civ.-Presidente Ernestino Luigi Bruschetta, relatore Cons. Antezza-A.E./TASCONE SALVATORE + 2.processuali, decisivi per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti, ma si deduce la (presunta) mancata considerazione, da parte della CTR, della motivazione dell'avviso di accertamento e l'errore nel quale la stessa sarebbe incorsa nel reputare che la media ponderata utilizzata dall'Agenzia per il ricalcolo del reddito fosse stata elaborata su specificità connesse all'esercizio 2004 e non all'esercizio 2006. 2.1.1.

Nel merito cassatorio, peraltro, la doglianza si manifesta comunque infondata in considerazione dello stesso avviso di accertamento per come riportato in ricorso (per esigenze di specificità in termini di autosufficienza) dal quale, difatti, non emerge alcun riferimento alle specificità dell'esercizio 2006 ma solo indicazione astratta di criteri che l'AE avrebbe seguito per l'accertamento.

3. Con il motivo n. 2, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., si deduce la «violazione dell'art. 54 del d.P.R. 633 del 1972 e degli articoli 2727 e 2729 c.c. e 2697 c.c.». L'errore di diritto nel quale sarebbe incorsa la CTR, a detta della ricorrente, si sostanzierebbe nell'aver negato che una percentuale di ricarico determinata con riferimento ad un esercizio possa essere estesa anche ad anni diversi, se la natura dell'attività imprenditoriale nel corso degli anni non sia cambiata. Nella specie, si conclude, il Giudice d'appello avrebbe dovuto indicare la ragione per cui le percentuali di ricarico (rilevate con riferimento al 2004) avrebbero dovuto subire variazioni in mancanza della sopravvenienza di fatti nuovi (mai dedotti dal contribuente) che potessero determinare una diversa politica aziendale di vendita. 3.1.

Il motivo in esame è fondato, nei termini di seguito evidenziati, in applicazione di principio di diritto ribadito da questa Corte ed in questa sede confermato. Nel procedere ad accertamento induttivo relativo ad una annualità d'imposta, come sostenuto dalla contribuente anche in controricorso, l'Ufficio deve utilizzare dati inerenti al periodo d'imposta in questione R.G.N. 18023/2015-Cass. sez. 5 civ.-Presidente Ernestino Luigi Bruschetta, relatore Cons. Antezza-A.E./TASCONE SALVATORE + 2.(ex plurimis: Cass. sez. 5, 21/11/2019, n. 30378, Rv. 655935-01;

Cass. sez. 5, 12/02/2013, n. 3357, in motivazione; Cass. sez. 5, 21/12/2007, n. 27008, Rv. 601613-01; Cass. sez. 5, 12/03/2008, n. 6579, Rv. 602737-01) ma, per quanto rileva nella specie, è stato da questa Corte precisato che, una volta determinata per un certo esercizio la percentuale di ricarico, tale percentuale può essere estesa anche ad anni diversi, se la natura dell'attività imprenditoriale nel corso degli anni non sia cambiata (ex plurimis: Cass. n. 3357 del 2013, cit., in motivazione, la quale, nella specie, evidenzia la mancata allegazione da parte della contribuente di mutamenti nel corso degli anni, quantitativi e qualificativi, dell'attività imprenditoriale svolta, così da dimostrare un contrasto con la reale situazione aziendale in divenire; si vedano al riguardo altresì:

Cass. sez. 5, 27/1/2010, n. 1647, Rv. 611199-01; Cass. sez. 5, 18/04/2003, n. 6253, Rv. 562292-01).

4. In conclusione, in accoglimento del solo motivo n. 2 di ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata, in relazione al motivo, con rinvio alla Commissione tributaria regionale per la Sicilia, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il motivo n. 2 di ricorso, rigetta il motivo n. 1, cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo, con rinvio alla Commissione tributaria regionale per la Sicilia, in diversa composizione, che provved