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Ordinanza — n. 29045/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses VAT refund suspension appeal citing lack of procedural interest and inadmissible fact review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29045/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court rejected the taxpayer's cassation appeal against a regional tax commission's decision to suspend VAT refunds. The court held that the suspension notice was legally effective and unchallenged, making the factual finding of non-impugnation indisputable. Consequently, the court deemed the taxpayer's complaints regarding procedural violations and substantive merit as inadmissible due to lack of interest and improper attempts to review facts.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 2697 c.c.; Art. 7 u.c. legge 880/1992: In cassation proceedings, appeals challenging factual findings regarding the notification of administrative acts are inadmissible due to lack of interest, and the court cannot review facts established in the lower instance.

Parole chiave

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VAT refund suspension cassation inadmissibility lack of procedural interest review of facts tax administrative appeal rimborso dell'IVA rimborso dell'imposta preventiva sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Considerato che: Con il primo motivo e con il secondo motivo -ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- la ricorrente si duole, rispettivamente, della violazione dell'art.
Art. 2697, cod. civ.
civ.- la ricorrente si duole, rispettivamente, della violazione dell'art. 2697, cod. civ. e della violazione dell'art.
Art. 7, u.c., legge 880/1992
e della violazione dell'art. 7, u.c., legge 880/1992, poiché la CTR ha affermato che la notifica del provvedimento di sospensione del rimborso è ritualmente avvenuta.
d.lgs 546/1992
La censura è inammissibile.Risulta pacifico che detto provvedimento di sospensione del rimborso non sia stato impugnato nei termini e nelle forme di cui al d.lgs 546/1992, sicchè deve considerarsi definitivo.
Art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
art. 2697 c.c
Va comunque ribadito che: -«La violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., n. 17313 del 19/08/2020
5, c.p.c.» (Cass., n. 17313 del 19/08/2020, Rv.
Cass., n. 26110 del 2015
Cass. n. 22380 del 22/10/2014
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1651/2015 R.G. proposto da FA.BIT, in persona del legale raopresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' avv. Salvatore Rijli, con domicilio eletto in Roma, via Ovidio n. 32 presso lo studio dell'avv. Bruno Chiarantano; - ricorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria n. 1143/06/14, depositata il 4 giugno 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 luglio 2021 dal Consigliere Enrico Manzon. Rilevato che: Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Calabria accoglieva l'appello proposto dall' Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 24/5/13 della Commissione tributaria provinciale di Reggio Calabria che aveva accolto il ricorso della FA.BIT. srl contro il diniego/la sospensione del rimborso IVA 2009. La CTR osservava in particolare, per un verso, che il provvedimento di sospensione del rimborso de quo, pur regolarmente notificato, non era stato mai impugnato dalla società contribuente, per altro verso, che tale provvedimento trovava pieno fondamento giuridico nell'art. 23, d.lgs. 472/1997, posto in fatto che l'agenzia fiscale aveva azionato aliunde pretese per tributi e sanzioni per importi di gran lunga eccedenti quelli oggetto della presente lite.

Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione la società contribuente deducendo tre motivi. Resiste con controricorso l'Agenzia delle entrate. Considerato che: Con il primo motivo e con il secondo motivo -ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- la ricorrente si duole, rispettivamente, della violazione dell'art. 2697, cod. civ. e della violazione dell'art. 7, u.c., legge 880/1992, poiché la CTR ha affermato che la notifica del provvedimento di sospensione del rimborso è ritualmente avvenuta. Le censure, da esaminarsi congiuntamente per connessione, sono inammissibili e comunque infondate.

In primo luogo le censure non sono autosufficienti con specifico riguardo alle modalità di notificazione del provvedimento di sospensione del rimborso, non essendo chiarito in alcun modo in quale sede processuale precedente questo giudizio ed in quali precisi termini le relative contestazioni siano state fatte, sicchè la Corte non è in grado di apprezzarle e prima di tutto di valutare se le medesime siano consolidate nel processo di merito oppure no. Va comunque ribadito che: -«La violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c. si configura nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poichè in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c.» (Cass., n. 17313 del 19/08/2020, Rv. 658541 - 01); -«In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste in un'erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura é possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione» (ex multis Cass., n. 26110 del 2015).

In contrasto con tali arresti giurisprudenziali consolidati, inammissibilmente la ricorrente chiede a questa Corte di "revisionare" un accertamento di fatto insindacabile in questa sede (avvenuta notifica del provvedimento di sospensione del rimborso IVA, mancata impugnazione del medesimo). Con il terzo motivo -ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- la ricorrente lamenta la violazione/falsa applicazione degli artt. 38 bis, dPR 633/1972, 23, d.lgs. 472/1997, poiché la CTR ha affermato la fondatezza di merito della sospensione del rimborso IVA de quo.

La censura è inammissibile.Risulta pacifico che detto provvedimento di sospensione del rimborso non sia stato impugnato nei termini e nelle forme di cui al d.lgs 546/1992, sicchè deve considerarsi definitivo. Le considerazioni della CTR calabrese ulteriori rispetto a tale statuizione, inammissibilmente censurata con i primi due mezzi, devono dunque considerarsi meri obiter dicta. Ne consegue che «In sede di legittimità sono inammissibili, per difetto di interesse, le censure rivolte avverso argomentazioni contenute nella motivazione della sentenza impugnata e svolte "ad abundantiam" o costituenti "obiter dicta", poiché esse, in quanto prive di effetti giuridici, non determinano alcuna influenza sul dispositivo della decisione» (Cass. n. 22380 del 22/10/2014).

In conclusione il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 7.800 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Cosi deciso in Roma, 14