Italian tax court declares process extinguished due to lack of standing for the taxpayer's appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the tax litigation process extinguished because the taxpayer lacked standing to appeal the tax authority's decision. The taxpayer had requested a suspension of proceedings under Article 6, paragraph 10 of Law No. 119/2018, but the court found no valid grounds to continue the case. Consequently, the court ruled that the process was terminated and the costs remained with the party who had advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 c. 10 d. L. n. 119/2018; When a taxpayer lacks standing to appeal a tax assessment, the court must declare the process extinguished rather than dismissing the appeal on merits.
Parole chiave
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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2779/2015 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato; - ricorrente - Contro MULTIMEDICA HOLDING s.p.a. in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa giusta delega in atti dall'avv. prof. Maurizio Leo e con domicilio eletto presso il ridetto difensore in Roma, p.zza Santi Apostoli n. 66; - con troricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 3426/20/14 depositata il 25/06/2014, non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del 11/05/2021 dal Consigliere Roberto Succio; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Generale Roberto Mucci che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; Rilevato che: con la sentenza impugnata la CTR ha rigettato l'appello dell'Ufficio e pertanto confermata la pronuncia di primo grado che aveva dichiarata la illegittimità dell'atto impugnato, avviso di accertamento per IVA 2007; - ricorre a questa Corte l'Agenzia delle Entrate con atto affidato a due motivi; resiste con controricorso MULTIMEDIA HOLDING s. p.a ;
Considerato che: - con istanza datata 4 giugno 2019 la società contribuente ha chiesto sospendersi il giudizio ex art. 6 c. 10 d. L. n. 119 del 2018; - dall'esame dell'istanza e della documentazione allegata, rileva la Corte che sussistono le condizioni per dichiarare estinto il processo; le spese del giudizio restano a carico di chi le ha anticipate; p.q.m. dichiara estinto il processo. Così deciso in Roma, 1'11 maggio 2021. Il Presidente Biagio Vir 'lio --