Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 28774/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as tax dispute settled by simplified payment procedure under Italian law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28774/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the subject matter of the dispute ceased and ordered the compensation of litigation costs. The appellant, Alfa Yacht s.r.l., had filed a cassation appeal against a regional tax commission decision regarding VAT for 2005, while the tax agency merely submitted a memorandum. The court ruled that the appellant had adopted the simplified settlement procedure defined in Article 6 of Legislative Decree 193/2016, which legally terminated the controversy.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 6 d.l. 193/2016; When a party adopts the simplified settlement procedure, the subject matter of the dispute ceases, and the court must declare the termination of the controversy and compensate litigation costs.

Parole chiave

Generato dall'IA
simplified settlement procedure VAT tax dispute cessation of subject matter compensation of litigation costs Article 6 Legislative Decree 193/2016 indagine per frode iva esenzione dall'IVA imposta sulle imbarcazioni

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. con modif. dalla I. 1 dicembre 2016, n. 225
nel corso del giudizio di cassazione Alfa dichiarava di avere aderito alla definizione agevolata di cui all'art. 6 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. con modif. dalla I. 1 dicembre 2016, n. 225 e la Corte interpellava l'Agenzia delle entrate, concedendo apposito termine.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 5497 del 3/03/2017
l'Agenzia delle entrate ha dato atto della intervenuta definizione agevolata della controversia, sicché deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, ricorrendo altresì i presupposti di legge per la compensazione delle spese di lite (Cass. n. 5497 del 3/03/2017); 2 Cons.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29485/2014 R.G. proposto da Alfa Yacht s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, piazza Adriana n. 5, presso lo studio dell'avv. Roberto Masiani, che la rappresenta e difende, unitamente all'avv. Riccardo Vianello, giusta procura speciale a margine del ricorso; - ricorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - resistente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 81/18/13, depositata il 14 ottobre 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell'Il dicembre 2020 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno. Cons. est. G.M. Nonno RILEVATO CHE 1. con sentenza n. 81/18/13 del 14/10/2013 la Commissione tributaria regionale del Veneto (di seguito CTR) ha accolto l'appello proposto dalla Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Venezia (di seguito CTP) n. 177/12/10, la quale aveva a sua volta accolto il ricorso proposto Alfa Yacht s.r.l. in liquidazione (di seguito Alfa) nei confronti di un avviso di accertamento concernente IVA relativa all'anno d'imposta 2005;

2. avverso la sentenza della CTR Alfa proponeva ricorso per cassazione, affidato a nove motivi;

3. l'Agenzia delle entrate non si costituiva in giudizio ma depositava memoria al solo fine di partecipare all'udienza di discussione della causa;

4. nel corso del giudizio di cassazione Alfa dichiarava di avere aderito alla definizione agevolata di cui all'art. 6 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. con modif. dalla I. 1 dicembre 2016, n. 225 e la Corte interpellava l'Agenzia delle entrate, concedendo apposito termine. CONSIDERATO CHE 1. l'Agenzia delle entrate ha dato atto della intervenuta definizione agevolata della controversia, sicché deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, ricorrendo altresì i presupposti di legge per la compensazione delle spese di lite (Cass. n. 5497 del 3/03/2017); 2 Cons. est. G.M. Nonno

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa tra le parti le spese di lite. Così deciso in Roma 1'11 dicembre 2020. Il Presidente (Giuseppe Fuochi Tinarelli)