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Ordinanza — n. 28666/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming tax notice invalid due to improper postal agent notification method.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28666/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court rejected Opes s.r.l.'s appeal against Equitalia Centro s.p.a., upholding the Regional Tax Commission's decision to dismiss the taxpayer's challenge to a tax assessment notice. The taxpayer argued the notice was invalid because it was sent directly by the tax agent via postal service rather than by an authorized subject under Article 26 of D.P.R. 602/1973. The court ruled that direct mailing by the concessionary agent is a valid alternative notification method, perfected upon receipt confirmation without needing a specific notary report.

Regesto Legislator

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Art. 26, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; The notification of a tax assessment bill may be effected by the concessionary agent directly via registered mail, perfecting upon receipt confirmation without a specific notary report.

Parole chiave

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tax assessment notice postal notification method concessionary agent registered mail receipt DPR 602 1973 tax collection procedure invalid notification validità della notifica postale

Disposizioni normative citate

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Art. 26, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
CONSIDERATO CHE: - con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 26, d.P.R.
Art. 60, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
602 del 1973, nonché dell'art. 60, d.P.R.
Art. 2700 c.c.
Art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R.
art. 2700 c.c

Giurisprudenza citata

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Cass., ord., 19 novembre 2018, n. 29710
890 (cfr., ex multis, Cass., ord., 19 novembre 2018, n. 29710;
Cass., ord., 3 aprile 2018, n. 8086
Cass., ord., 3 aprile 2018, n. 8086; Cass., 19 marzo 2014, n.
Cass., 19 marzo 2014, n. 6395
8086; Cass., 19 marzo 2014, n. 6395; Cass., 27 maggio 2011, n.
Cass., 27 maggio 2011, n. 11708
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20863/2015 R.G. proposto da Opes s.r.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Simona Maria Serena Salazar, con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Roma, piazza Oreste Tommasini, 20 - ricorrente - contro Equitalia Centro s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Flavio Belelli, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Maria Chiara Morabito, sito in Roma, via Benaco, 5 - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo, n. 116, depositata il 4 febbraio 2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 luglio 2021 dal Consigliere Paolo Catallozzi; RILEVATO CHE: - la Opes s.r.l. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo, depositata il 4 febbraio 2015, di reiezione dell'appello dalla medesima proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto il suo ricorso per l'annullamento della cartella di pagamento notificatale per omesso versamento dell'i.v.a. relativa all'anno 2007; - il giudice di appello ha disatteso il gravame della contribuente ritenendo insussistente l'eccepito vizio di inesistenza della notifica della cartella, prospettato in ragione del fatto che la stessa era stata effettuata, per mezzo del servizio postale, direttamente dall'agente della riscossione e non invece per tramite di uno dei soggetti autorizzati di cui all'art. 26, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; - il ricorso è affidato a due motivi di ricorso; - resiste con controricorso la Equitalia Centro s.p.a.;

CONSIDERATO CHE: - con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 26, d.P.R. n. 602 del 1972, per aver la Commissione regionale ritenuto esistente la notifica della cartella di pagamento benché effettuata da un soggetto che non rientrava nelle categorie espressamente contemplate da tale disposizione normativa; - con il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione del medesimo art. 26, d.P.R. n. 602 del 1973, nonché dell'art. 60, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per aver la Commissione regionale valida la notifica della cartella benché priva della relata di notifica; - i motivi, esaminabili congiuntamente, sono infondati; - in tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del primo comma dell'art. 26, d.P.R. n. 602 del 1973, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati; - in tal caso, la notifica si perfeziona alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica, in quanto l'avvenuta effettuazione della notificazione, su istanza del soggetto legittimato, e la relazione tra la persona cui è stato consegnato l'atto ed il destinatario della medesima costituiscono oggetto di attestazione dell'agente postale assistita dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c., trovando applicazione le norme del regolamento postale relative agli invii raccomandati e non quelle relative alla notifica a mezzo posta ex I. 20 novembre 1982, n. 890 (cfr., ex multis, Cass., ord., 19 novembre 2018, n. 29710;

Cass., ord., 3 aprile 2018, n. 8086; Cass., 19 marzo 2014, n. 6395; Cass., 27 maggio 2011, n. 11708); - pertanto, per le suesposte considerazioni il ricorso non può essere accolto; - le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo; - sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dell'art. 13, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, se dovuto;

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in euro 4.100,00, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 9 luglio 2021. I