Court dismisses tax appeal allowing VAT deduction without annual declaration if substantive requirements are met within two years.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the Revenue Agency's appeal against a regional tax court ruling that allowed a company to deduct VAT despite missing its annual declaration. The agency argued this violated specific tax code articles regarding declaration formalities, but the court found the existence of the original credit uncontested. Consequently, the court held that formal absence does not block deduction if substantive conditions are met within the statutory two-year window.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 19, 27, 28, 30, 54 bis, 55 of D.P.R. n. 633/1972; In cases of omitted annual VAT declaration, the tax authority may register the deductible amount and issue payment orders based on formal checks, provided the taxpayer meets substantive requirements for deduction within the two-year period.
Parole chiave
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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29654/2015 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato - ricorrente - Contro RIF s.r.l. in liquidazione in persona del suo legale rappresentante pro tempore - intimata - Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte n. 564/01/15 depositata il 25/05/2015 non notificata; Udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del 13/07/2021 dal Consigliere Roberto Succio;
Rilevato che: - con la sentenza di cui sopra il giudice subalpino ha accolto l'appello della società contribuente e quindi riformato la pronuncia della CTP di Cuneo che aveva sancito la illegittimità dell'atto impugnato, cartella di pagamento per IVA 2008; - avverso la sentenza di seconde cure propone ricorso per cassazione l'Amministrazione Finanziaria con atto affidato a due motivi; la società RIF s.r.l. è rimasta intimata; Considerato che: - con il primo motivo si censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 19, 27, 28, 30, 54 bis e 55 del d.P.R. n. 633 del 1972 in relazione all'art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR ritenuto che il credito iva, nel caso di omessa presentazione della dichiarazione, possa utilizzarsi comunque nella successiva dichiarazione; - il motivo è infondato; - in forza di giurisprudenza ormai del tutto costante e immutata, questa Corte ritiene (Cass.
Sez. U, Sentenza n. 17758 del 08/09/2016; Sez. 5, Sentenza n. 4392 del 23/02/2018) che in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, è consentita l'iscrizione a ruolo dell'imposta detratta e la consequenziale emissione di cartella di pagamento, potendo il fisco operare, con procedure automatizzate, un controllo formale che non tocchi la posizione sostanziale della parte contribuente e sia scevro da profili valutativi e/o estimativi nonché da atti di indagine diversi dal mero raffronto con dati ed elementi dell'anagrafe tributaria, ai sensi degli artt. 54-bis e 60 del d.P.R. n. 633 del 1972, fatta salva, nel successivo giudizio di impugnazione della cartella, l'eventuale dimostrazione, a cura del contribuente, che la deduzione d'imposta, eseguita entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, riguardi acquisti fatti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili;- nel presente caso, la CTR ha accertato come "risulta quindi evidente che l'esistenza del credito originario non è contestata.." (pag. 6 penultimo periodo della sentenza impugnata); pertanto, essa ha ritenuto incontroversa, all'esito del giudizio di merito che le pertoccava e che non può sindacarsi in questa sede di Legittimità, l'esistenza del credito; il contribuente, pertanto, può portare in detrazione l'eccedenza d'imposta anche in assenza della dichiarazione annuale finale (e fino al secondo anno successivo a quello in cui è sorto il diritto) purché siano rispettati i requisiti sostanziali per poter fruire della detrazione.
La sussistenza di tali requisiti esclude difatti la rilevanza dell'assenza di quelli formali, sempre che sia rispettata, come nel caso in esame, la cornice biennale prevista dall'art. 19 del d.P.R. n. 633/72 per l'esercizio del diritto di detrazione (secondo le precisazioni espresse, in particolare, da Cass. 28 luglio 2015, n. 14767, confermate, tra varie, da Cass. 3 marzo 2017, n. 5401); - il secondo motivo di ricorso, alla luce della decisione sul motivo che precede, è assorbito in quanto divenuto irrilevante ai fini del decidere; - il ricorso è quindi rigettato; - non vi è luogo a pronuncia sulle spese stante la mancata costituzione dell'intimato contribuente; p.q.m. rigetta il ricorso.
Così deci