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Ordinanza — n. 28631/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax notice validity by applying sismic emergency extension to debt collection offices in L'Aquila. The court rules that the notice was timely despite the original deadline. The decision clarifies the specific application of the sismic extension rules. The ruling establishes that the extension applies to all debts collected by local offices. The outcome favors the tax authority's procedural standing. The case resolves the conflict between standard and emergency notification terms. The judgment confirms the validity of the tax assessment notice. The court rejects the taxpayer's claim of procedural nullity. The decision highlights the unique interpretation of sismic extension provisions. The ruling sets a precedent for similar fiscal notification cases.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28631/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the taxpayer's claim of procedural nullity regarding a tax payment notice sent in December 2011. The taxpayer argued the notice was late, but the tax authority contended that the 2009 earthquake triggered a special one-year extension for all debt collection offices in L'Aquila. The court ruled that this extension applied to the specific debt collection office in L'Aquila, validating the December 2011 notification. Consequently, the lower court's decision declaring the notice null was overturned, and the original tax recourse was dismissed.

Regesto Legislator

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Art. 4, comma 3, O.P.C.M. n. 3780 del 6/6/2009; Art. 25, D.P.R. n. 602 del 1973: The special extension of notification deadlines established by the 2009 O.P.C.M. for the Abruzzo seismic zone applies to all tax notices issued by public offices operating within the affected communes, regardless of the taxpayer's domicile, thereby validating notifications sent within the extended period.

Parole chiave

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seismic emergency extension tax notice validity notification deadline suspension L'Aquila debt collection procedural nullity rejection fiscal recourse dismissal O.P.C.M. 3780 application dilazione di pagamento

Disposizioni normative citate

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Art. 4, comma 3, O.P.C.M. n. 3780 del 6/6/2009
602 del 1973; - l'Agenzia delle Entrate eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva e rilevava che il termine suindicato doveva ritenersi prorogato al 31/12/2011 ai sensi dell'art. 4 0.P.C.M.
Art. 25, D.P.R. n. 602 del 1973
Unico 2007), notificatagli il 12/12/2011; deduceva la nullità dell'atto impositivo in quanto notificato oltre la scadenza - individuata al 31/12/2010 - del termine triennale prescritto dall'art. 25 D.P.R.
Art. 36-bis D.P.R. n. 600 del 1973
Col primo motivo, la ricorrente denuncia (ex art. 360, comma 1, n.
Art. 54-bis D.P.R. n. 633 del 1972
Art. 384 cod. proc. civ.
La Corte respinge il primo motivo del ricorso;accoglie il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ., respinge l'originario ricors
Art. 385, comma 2, cod. proc. civ.
Provvedendo sulle spese a norma dell'art. 385, comma 2, cod.
art. 291 cod. proc. civ
L'Agenzia ricorrente ha provveduto a rinnovare la notificazione il 23/6/2015, attività che, in quanto tempestivamente compiuta, di per sé sana l'invalidità della notifica iniziale (alla quale, comunque, si sarebbe potuto porre rimedio facendo applicazione dell'art. 291 cod.
art. 384 cod. proc. civ
La Corte respinge il primo motivo del ricorso;accoglie il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ., respinge l'originario ricors
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 11525-2015 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro EQUITALIA CENTRO SPA AREA TERRITORIALE DI L'AQUILA, elettivamente domiciliata in ROMA, Piazza Cavour presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato LUCA FRASCA; - controricorrente - nonchè contro PAGLIARO MARCO; - intimato - avverso la sentenza n. 1162/2014 della COMM.TRIB.REG.ABRUZZO, depositata il 30/10/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/05/2021 dal Consigliere Dott.

GIOVANNI FANTICINI; RILEVATO CHE: - Marco Pagliaro impugnava la cartella di pagamento ex artt. 36-bis D.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis D.P.R. n. 633 del 1972, relativa ad omessi versamenti di IRPEF, IRAP e IVA nell'anno di imposta 2006 (come da dichiarazione Mod. Unico 2007), notificatagli il 12/12/2011; deduceva la nullità dell'atto impositivo in quanto notificato oltre la scadenza - individuata al 31/12/2010 - del termine triennale prescritto dall'art. 25 D.P.R. n. 602 del 1973; - l'Agenzia delle Entrate eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva e rilevava che il termine suindicato doveva ritenersi prorogato al 31/12/2011 ai sensi dell'art. 4 0.P.C.M. n. 3780 del 6/6/2009 (in attuazione del D.L. 28 aprile 2009, n. 39, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009»), dato che il debito fiscale iscritto a ruolo era di competenza di uffici pubblici con sede operativa nel Comune di L'Aquila, colpito dal sisma del 6/4/2009; - la C.T.P. di L'Aquila respingeva il ricorso; nel giudizio d'appello, svoltosi nei confronti di Agenzia delle Entrate e dell'agente della riscossione Equitalia Centro, la C.T.R. dell'Abruzzo, con sentenza n. 1162/111/14 del 30/10/2014, accoglieva l'impugnazione di Marco Pagliaro e dichiarava la nullità dell'atto della riscossione perché nella fattispecie, relativa a cartella di pagamento da notificarsi entro il termine prescritto dall'art. 25, comma 1, lett.

a) e b), D.P.R. n. 602 del 1973, doveva farsi applicazione dell'art. 4, comma 2, dell'O.P.C.M. n. 3780 del 6/6/2009 e non già del comma 3, riguardante la notifica a contribuenti aventi domicilio fiscale fuori dal "cratere sismico" di atti impositivi diversi dalle suindicate cartelle; - avverso tale decisione l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi; ha depositato controricorso Equitalia Centro mentre Marco Pagliaro non ha svolto difese.CONSIDERATO CHE:

1. Preliminarmente, in ordine alla ritualità nell'instaurazione del contraddittorio, il Collegio osserva che il ricorso introduttivo è stato notificato il 28/4/2015 alla parte personalmente e al difensore del contribuente nel grado d'appello; mentre la prima notifica è andata a buon fine (atto ritirato 1'8/5/2015), il procuratore in secondo grado è risultato trasferito (come da indicazione sulla busta, recante la data del 9/6/2015). L'Agenzia ricorrente ha provveduto a rinnovare la notificazione il 23/6/2015, attività che, in quanto tempestivamente compiuta, di per sé sana l'invalidità della notifica iniziale (alla quale, comunque, si sarebbe potuto porre rimedio facendo applicazione dell'art. 291 cod. proc. civ., stante la nullità della notifica eseguita alla parte personalmente: in proposito, Cass., Sez. L, Ordinanza n. 24450 del 17/10/2017, Rv. 646202-01, e Cass., Sez. 3, Sentenza n. 15236 del 03/07/2014, Rv. 631742-01).

2. Col primo motivo, la ricorrente denuncia (ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 14, 21 D.Lgs. n. 546 del 1992, 112 cod. proc. civ. e 111 Cost., per avere la C.T.R. considerato legittima l'impugnazione della cartella di pagamento nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, priva invece di legittimazione passiva per le contestazioni degli atti della riscossione. Il motivo è infondato. Come più volte ribadito da questa stessa Sezione, «In materia di impugnazione della cartella esattoriale, la tardività della notificazione della cartella non costituisce vizio proprio di questa, tale da legittimare in via esclusiva il concessionario a contraddire nel relativo giudizio.

La legittimazione passiva spetta, pertanto, all'ente titolare del credito tributario e non già al concessionario, al quale, se è fatto destinatario dell'impugnazione, incombe l'onere di chiamare in giudizio l'ente predetto, se non vuole rispondere all'esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio, in quanto non è configurabile nella specie un litisconsorzio necessario.» (ex multis, Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 10019 del 24/04/2018, Rv. 647963-01).

3. Col secondo motivo, formulato in via subordinata, l'Agenzia ricorrente deduce (ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la r violazione e falsa applicazione degli artt. 25, comma 1, lett. a), D.P.R. n. 602 del 1973 e 4, comma 3, 0.P.C.M. n. 3780 del 6/6/2009, per avere la C.T.R. escluso l'applicabilità di quest'ultima disposizione - e, dunque, della proroga al 31/12/2011 del termine decadenziale per la notificazione della cartella di pagamento - in relazione a tutte le tipologie di cartelle da trasmettere a debitori aventi domicilio fiscale «altrove» e, cioè fuori dal cosiddetto "cratere sismico" purché di competenza di uffici pubblici aventi sede istituzionale in uno dei Comuni in esso rientranti. La censura è fondata. Le circostanze di fatto sono incontroverse:

a) la notifica della cartella di pagamento è avvenuta in data 12/12/2011;

b) la predetta cartella aveva originaria scadenza al 31/12/2010, trattandosi di cartella ex artt. 36 -bis D.P.R. n. 600 del 1973 e 54 -bis D.P.R. n. 633 del 1972, relativa ad omessi versamenti di IRPEF, IRAP e IVA nell'anno di imposta 2006 (dichiarazione fiscale del 2007);

c) il debito fiscale rientrava nella competenza di uffici dell'ente impositore e dell'agente della riscossione operanti nei Comuni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 (cosiddetto "cratere sismico");

d) Marco Pagliaro, residente in Sulmona, non aveva domicilio fiscale nel "cratere".La norma di riferimento è costituita dall'art. 4 (Sospensione dei termini in favore dell'Agenzia delle entrate e degli agenti della riscossione) dell'O.P.C.M. n. 3780 del 6/6/2009, la quale stabilisce: «[comma 2] Anche in deroga alle disposizioni dell'art. 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, sono prorogati di un anno, con riferimento alle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2005 e 31 dicembre 2006, i termini di decadenza per la notifica, ai contribuenti aventi domicilio fiscale nei Comuni di cui al comma 1 del presente articolo, delle cartelle di pagamento di cui all'art. 25, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. [comma 3] Anche in deroga alle disposizioni dell'art. 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, sono prorogati al 31 dicembre 2011 i termini di decadenza e prescrizione per la notifica delle cartelle di pagamento diverse da quelle previste al comma 2 del presente articolo, derivanti da iscrizioni a ruolo riguardante debitori aventi domicilio fiscale, alla data del 6 aprile 2009, nei Comuni di cui al comma 1 del presente articolo, ovvero altrove ma di competenza di uffici pubblici operanti nei medesimi Comuni, la cui scadenza è compresa nel periodo tra il 6 aprile 2009 ed il 31 dicembre 2010. ...».

Nell'interpretare il combinato disposto dei commi 2 e 3 del menzionato art. 4 dell'O.P.C.M. n. 3780 del 2009, la C.T.R. ha affermato che il secondo comma della disposizione prevede la proroga del termine decadenziale per la notifica delle cartelle ex art. 36 -bis D.P.R. n. 600 del 1973 ai soli contribuenti residenti nel "cratere", mentre il terzo comma della citata norma estende la proroga anche ai contribuenti residenti al di fuori del "cratere sismico", ma soltanto per le cartelle diverse da quelle indicate al comma 2. L'opzione ermeneutica del giudice d'appello non è corretta.La norma - la cui interpretazione non può prescindere dalla sua ratio (esplicitata nella rubrica) di «favore dell'Agenzia delle entrate e degli agenti della riscossione» - detta, al comma 2, una regola relativa ai soggetti aventi domicilio fiscale nel cratere che siano destinatari di cartelle per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dal citato art. 36-bis.

Il comma 3, invece, riguarda le ipotesi (ovviamente diverse rispetto a quelle del comma precedente) attinenti alle cartelle diverse da quelle ex art. 36-bis destinate ai soggetti domiciliati nel "cratere" e alle cartelle - di qualsivoglia tipologia - di competenza degli uffici pubblici operanti nel "cratere" e destinate a qualunque soggetto (residente o non residente). In altre parole, la disposizione prevede - per i soggetti domiciliati nel "cratere", una proroga di un anno per la notifica delle cartelle conseguenti a controllo automatizzato (comma 2) - per gli stessi soggetti (con domicilio fiscale nel "cratere") una proroga al 31/12/2011 per le cartelle diverse da quelle predette (comma 3) - per tutte le cartelle di competenza di uffici pubblici operanti nei Comuni del "cratere", la medesima proroga al 31/12/2011 dei termini per la notificazione, a chiunque, di qualsivoglia cartella in scadenza tra il 6/4/2009 e il 31/12/2010 (comma 3).

Dall'applicazione del seguente principio di diritto, «Nel quadro degli interventi urgenti per gli eventi sismici interessanti la Regione Abruzzo, l'art. 4 (Sospensione dei termini in favore dell'Agenzia delle entrate e degli agenti della riscossione) dell'O.P.C.M. n. 3780 del 6/6/2009 prevede - per i soggetti domiciliati nel cosiddetto "cratere sismico" - la proroga di un anno dei termini per la notifica delle cartelle conseguenti a controllo automatizzato e la proroga al 31/12/2011 per la notificazione delle altre cartelle e dispone altresì la proroga al 31/12/2011 del termine per la notificazione - a chiunque - di qualsivoglia tipologia di cartella, in scadenza tra il 6/4/2009 e il 31/12/2010, di competenza di uffici pubblici operanti nei Comuni del "cratere"» discende l'accoglimento della doglianza che, tuttavia, non comporta il rinvio alla C.T.R., in quanto, non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la questione può essere decisa nel merito ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ.

Nella fattispecie in esame, non può reputarsi intempestiva la notificazione della cartella di pagamento - avente termine originario ex art. 25 D.P.R. n. 602 del 1973 al 31/12/2010, emessa ex art. 36- bis nei confronti di soggetto non domiciliato nel "cratere", ma di competenza di uffici (ente impositore e agente della riscossione) operanti nel Comune di L'Aquila - eseguita in data 12/12/2011 e, cioè, entro il termine prorogato (al 31/12/2011) dall'art. 4, comma 3, della disciplina speciale dettata in conseguenza degli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo in data 6 aprile 2009.

Va dunque respinto l'originario ricorso di Marco Pagliaro.

4. Provvedendo sulle spese a norma dell'art. 385, comma 2, cod. proc. civ., se ne dispone l'integrale compensazione per tutti i gradi di giudizio in ragione della novità e della peculiarità della questione (difettano, infatti, specifici precedenti di legittimità), nonché della oggettiva difficoltà interpretativa della disciplina riguardante gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009.

P.Q.M.

La Corte respinge il primo motivo del ricorso;accoglie il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ., respinge l'originario ricors