Cassation court dismisses tax authority appeal regarding automatic collection notices without prior 'good notice' for automated checks.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe tax authority appealed a lower court decision that annulled a payment order issued for an automated tax control. The authority argued the annulment was illegal because the required 'good notice' was not sent before the collection notice. The court rejected this, ruling that the 'good notice' is unnecessary when the tax declaration shows no irregularities and the control is purely documentary. Consequently, the court dismissed the appeal and remanded the case for a new hearing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 36 bis, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973; Art. 6, comma 5, I. n. 212 del 2000: The notification of a payment order following an automated tax control is legitimate even without prior communication of a 'good notice' when no irregularities are found in the declaration, as the documentary nature of such controls excludes the mandatory requirement for adversarial proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7108/2012 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato; - ricorrente - Contro 5 PIZZERIA SAN MARCO DI DURANTE GENNARO & C.[S.A.S.lin persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa giusta delega in atti dalla prof. avv. Livia Salvini con domicilio eletto in Roma, viale G. Mazzini n. 11 - controricorrente - Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 30/9/11 depositata il 28/1/2011, non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del 09/07/2021 dal Consigliere Roberto Succio; Rilevato che: - preliminarmente, osserva la Corte che in memoria il contribuente deduce l'intervenuto pressocché totale pagamento delle somme dovute secondo l'atto impugnato; sul punto, difettando sia la prova di quanto dedotto, sia il riconoscimento in toto di tali pagamenti da parte dell'Erario (anzi, risultando il contrario poiché in ricorso a pag. 3 dell'atto con riguardo almeno agli importi di cui ai punti da 5 a 17 della cartella di pagamento, l'Agenzia delle Entrate insiste quanto alla legittimità della sua pretesa), non può dichiararsi cessata la materia del contendere; la questione riguarda in ogni caso profili di fatto costituenti il merito della controversia che dovranno essere oggetto semmai del giudizio di rinvio; - con la sentenza di cui sopra la Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello dell'Ufficio confermando la sentenza del primo giudice e quindi annullando conseguentemente la cartella di pagamento impugnata, emessa per il recupero di IVA ed IRAP per l'anno 2002; - avverso la sentenza di secondo grado propone ricorso per cassazione l'Amministrazione Finanziaria con atto affidato a tre motivi; la stessa ha anche depositato istanza di sollecita fissazione dell'udienza a seguito di diniego di condono ex art. 8 del d.L. n. 119 del 2018; il contribuente resiste con controricorso illustrato da memoria;
Considerato che: - con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973, 54 bis d.P.R. n. 633 del 1972, 2 d. Lgs. n. 462 del 1997, 6 comma quinto dello Statuto dei diritti del contribuente, tutti in relazione all'art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR illegittimamente annullato l'atto impugnato per omesso invio dell'avviso bonario, pur trattandosi di maggior pretesa tributaria richiesta con iscrizione a ruolo a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione presentata dal contribuente;
Cons. Est. Roberto Succio - 2 - diversamente da quanto eccepito in memoria, il motivo è adeguatamente autosufficiente, anche per quanto riguarda i capi della sentenza impugnata che si ritengono viziati alla luce delle risultanze processuali; - il secondo motivo censura la sentenza impugnata, in subordine, per violazione e falsa applicazione dell'art. 2bis d. L. n. 203 del 2005, convertito nella legge n. 248 del 2005, in relazione all'art. 360 c. 1 n.3 c.p.c., per avere la CTR ritenuto che l'avviso bonario doveva esser spedito all'indirizzo postale dell'intermediario, mentre invece tal atto va comunicato in via telematica; - il terzo e ultimo motivo si incentra, in ulteriore subordine, sul vizio motivazionale della sentenza gravata, in quanto la CTR avrebbe omesso di considerare l'avvenuto invio, provato in causa, per via appunto telematica, dell'avviso bonario di cui si è detto all'intermediario delegato dal contribuente, sig.
Mangone Antonio Mario; - i motivi predetti, tra di loro strettamente connessi, possono esaminarsi congiuntamente e sono fondati nei termini che seguono; - questa Corte ripetutamente ha chiarito e ancora di recente confermato (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 33344 del 17/12/2019; Sez. 5, Ordinanza n. 17972 del 04/07/2019; Sez. 5, Ordinanza n. 7960 del 21/03/2019) come la notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non preceduta dalla comunicazione del c.d. "avviso bonario" ex art. 36 bis, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973, nel caso in cui non vengano riscontrate irregolarità nella dichiarazione; né il contraddittorio endoprocedimentale è invariabilmente imposto dalli art. 6, comma 5, I. n. 212 del 2000, il quale lo prevede soltanto quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione, quest'ultima, che non ricorre necessariamente nei casi soggetti al citato art. 36 bis, che implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo;
Cons. Est. Roberto Succio - 3 - pertanto, alla luce del sopra esposto costante orientamento giurisprudenziale al quale il Collegio aderisce, la questione relativa alla regolarità o meno dell'invio del c.d. "avviso bonario" non viene neppure in rilevanza ai fini del decidere; - conseguentemente, il ricorso è accolto; - la sentenza è quindi cassata, con rinvio al giudice dell'appello per nuovo esame nel rispetto dei principi sopra illustrati; p.q.m. accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio