Customs court rejects direct representative's liability without proof of knowledge of false declaration data.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the Customs Agency's appeal against a regional commission decision that annulled a customs rectification notice. The lower court found the direct representative not liable because the agency failed to prove the representative knew or should have known about the undervaluation of goods. The court upheld this outcome, ruling that solidary liability for a direct representative arises only if they knowingly provided irregular data or documents, which was not demonstrated here.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 201, third paragraph, of the Community Customs Code; Art. 202 and Art. 205 of the Community Customs Code; Art. 14 of the Community Customs Code; Art. 2, sixth paragraph, and Art. 7, I, of Decree No. 213 of July 27, 2000; Art. 11 of D.Lgs. No. 472 of December 18, 1997; Art. 2697 of the Civil Code: A direct representative acting for an importer is not jointly liable for customs duties resulting from a rectification unless the customs administration proves the representative knowingly or should have knowingly provided irregular data or documents regarding the declaration.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 3355/2018 R.G. proposto da Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 - ricorrente, intimato in via incidentale - contro Ricco Ponielar rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Boccia, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Giovanni Acierno f sito in Roma, viale del Policlinico, 131 - controricorrente, ricorrente in via incidentale - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 5511/23/17, depositata il 16 giugno 2017.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza dell'8 giugno 2021 dal Consigliere Paolo Catallozzi FATTI DI CAUSA 1. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata il 16 giugno 2017, che, in accoglimento dell'appello proposto da Sticco Daniela, ha annullato l'avviso di rettifica notificato a quest'ultima, quale spedizioniere e rappresentante diretta, per il recupero di diritti doganali relativi a due operazioni di importazione, in relazione alla dichiarazione di un valore delle merci inferiore rispetto a quello effettivo.
2. Il giudice di appello riferisce che la Commissione provinciale aveva respinto il ricorso introduttivo, disattendo l'eccezione di decadenza e, nel merito, ritenendo che la contribuente non aveva dimostrato di essere estranea alla frode fiscale, né di aver usato la diligenza professionale esigibile. Ha, quindi, accolto l'appello della medesima evidenziando che non era stata raggiunta la prova della riferibilità al rappresentante diretto della erronea dichiarazione doganale o, comunque, della conoscenza da parte di quest'ultima di tale circostanza.
3. Il ricorso è affidato a quattro motivi.
4. Resiste con controricorso Sticco Daniela, la quale propone ricorso incidentale.
5. Avverso tale ricorso incidentale l'Agenzia delle Entrate non svolge alcuna attività difensiva.
6. A seguito della rimessione della causa alla pubblica udienza il pubblico ministero conclude chiedendo il rigetto del ricorso principale e l'assorbimento di quello incidentale. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo del ricorso principale l'Agenzia denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 201, terzo comma, 202 e 205, codice comunitario doganale, per aver la sentenza impugnata escluso la responsabilità della contribuente, benché spedizioniere in rappresentanza diretta e, in quanto tale, ragionevolmente a conoscenza dell'erroneità dei dati forniti nella dichiarazione doganale.
2. Con il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 14, codice doganale comunitario, e 2, sesto comma, e 7, I. 27 luglio 2000, n. 213, per aver la Commissione regionale escluso la responsabilità della contribuente benché sulla stessa gravasse, in relazione alla sua qualità di spedizioniere, l'obbligo di asseverare la veridicità dei dati contenuti nelle dichiarazioni doganali presentate.
3. Con il terzo motivo si duole della violazione dell'art. 11, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e 2697 c.c., per aver il giudice di appello escluso la responsabilità della contribuente benché questa non avesse offerto validi elementi di prova della sua estraneità rispetto all'evasione perpetrata, benché onerata. 3.1. I motivi, esaminabili congiuntamente, sono infondati. In tema di diritti di confine e in caso di dichiarazione della merce regolarmente presentata presso gli uffici doganali ai sensi dell'art. 201 del codice doganale comunitario, lo spedizioniere che opera come rappresentante diretto dell'importatore, non è obbligato, in solido con quest'ultimo, al pagamento dei dazi doganali dovuti a seguito della rettifica dell'accertamento, laddove si sia limitato a depositare la dichiarazione predisposta dall'importatore, allegando i documenti da quest'ultimo consegnatigli; si configura una sua responsabilità solidale, per violazione degli obblighi professionali su di lui gravanti, solo qualora l'Amministrazione doganale dimostri che egli stesso abbia fornito dati dei quali conosceva o avrebbe dovuto conoscere l'irregolarità, l'incompletezza e la non veridicità ovvero abbia allegato documenti dei quali conosceva o avrebbe dovuto conoscere l'inidoneità o l'invalidità, dati e documenti necessari alla redazione della dichiarazione poi rettificata (cfr.
Cass. 16 marzo 2020, n. 7258; Cass., ord., 30 dicembre 2019, n. 34621; Cass. 30 dicembre 2019, n. 34563). Questo Collegio intende dare seguito all'orientamento richiamato, del quale la sentenza impugnata fa corretta applicazione. Infatti, la Commissione regionale è giunta all'affermazione dell'assenza di responsabilità dello spedizioniere a seguito dell'accertamento della «correttezza formale dell'attività svolta dallo spedizioniere» e del fatto che «nulla autorizza a ritenere che la sottofatturazione sia riferibile alla Sticco, o da questa conosciuta».
Un siffatto accertamento fattuale - non aggredito in questa sede - non consente di poter imputare alla contribuente la responsabilità solidale ascrittagli.
4. Con l'ultimo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 29 e 30 del codice doganale comunitario per aver la sentenza impugnato affermato che era onere dell'Ufficio dimostrare l'esattezza del prezzo e, dunque, lo scostamento tra questo e quello dichiarato. 4.1. Il motivo è inammissibile in quanto verte su una questione non affrontata dalla Commissione regionale e, comunque, da questa non posta a fondamento della decisione.
5. Pertanto, per le suesposte considerazioni il ricorso principale non può essere accolto, con conseguentemente assorbimento del ricorso incidentale/ ti4V~vVilY ‘4#* «.`‘:1.t.%%/' % Coi J4, / 9(te. 4 n••••&Xv.. L "ja», 5( A, L. sui ~tre Ant,44,x-,. 4 pru, lar. v 6. In considérazione dell'assenza di un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sulla questione controversa appare opportuno disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso; compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, 1'8 giugno 2020. Il Consigliere estensore li Presidente Paolo tallozzi Ernestino Luigi Bruschetta fr