Tax court dismissed appeal as tax dispute extinguished by voluntary settlement under Art. 6 D.L. 119/2018.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax litigation extinguished because the taxpayer voluntarily submitted a simplified settlement request to the tax agency. The agency confirmed the payment of owed amounts and noted that no other parties sought the special hearing procedure within the statutory deadline. Consequently, the court ruled the process terminated by operation of law, leaving procedural costs to the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, D.L. n. 119/2018; When a taxpayer submits a simplified settlement request and the deadline for requesting a special hearing expires without objection, the tax litigation extinguishes by operation of law.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 22491/2014 R.G. proposto da Salti Giovanni, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Massimo Orlando, con domicilio eletto in Roma, via Carlo Poma, n. 2, presso lo studio dello stesso; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana n. 659/5/14, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. T8B010404359/2011.
Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l'Agenzia delle entrate dà atto che la parte contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata della controversia, corredata della documentazione prescritta ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del di. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e ha provveduto al versamento di quanto dovuto ai fini della suddetta definizione; rilevato inoltre che, entro il 31 dicembre 2020, nessuno ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né è intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le h anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma 'r 2021 DEPOSITATO IN CANCILLERIA oggi, . 1 811T T ?Ol