Cassation Court dismisses appeal as tax proceedings extinguished by statutory time limit under D.L. 119/2018.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the tax proceeding extinguished because neither party requested a hearing extension before the December 31, 2020 deadline. The Regional Tax Commission had already issued a decision, but the statutory time limit for the process to conclude had passed without a specific request to continue. Consequently, the Court ruled that the process ended automatically, leaving the burden of advanced costs on the party who had prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, D.L. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: When the statutory period for concluding a tax proceeding expires without a request for a hearing, the process is extinguished by operation of law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
TO sul ricorso iscritto al n. 16455/2014 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Holding Pivetti Spa, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Paolo Puri e Alberto Mula, con domicilio eletto in Roma, via XXIV Maggio, n. 43, presso lo studio degli stessi; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna n. 173/02/13, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. R7G09FC00148.
Vista la documentazione depositata dalle parti contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è b estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di g2° ‘• chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma DEPOSITATO I/4 GAI oggi, 1 80 . ERIA D i0./ li Ca I