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Decreto — n. 28492/2021 — snciv Generato dall'IA

Tax court process extinguished by expiration of simplified settlement deadline under D.L. 119/2018 Art. 6.13. Costs borne by party who advanced them.

Numero d'incarto Decreto — n. 28492/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the tax proceeding extinguished because neither party requested the hearing within the statutory deadline set by Article 6, paragraph 13 of D.L. 119/2018. The taxpayer and the Revenue Agency failed to file the necessary request for settlement discussion by December 31, 2020, leading to the automatic termination of the case. Consequently, the court ruled that the procedural costs advanced by one party remain their responsibility despite the lack of a substantive judgment.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; The tax proceeding is extinguished by expiration of the deadline for requesting the simplified settlement hearing, with costs remaining on the party who advanced them.

Parole chiave

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tax proceeding extinction simplified settlement deadline D.L. 119/2018 Art. 6 costs allocation rule procedural termination contenzioso tributario arretrati d'imposta assistenza amministrativa fiscale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6, comma 8, 9 e 10 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 6, comma 13 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, comma 3 cod. proc. civ.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

TO sul ricorso iscritto al n. 25041/2013 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Bortone Costruzioni Di Bortone Aldo & C Sas, rappresentato e difeso dall'Avv. Benincasa Fabio, con domicilio eletto in Roma, via F. Siacci, n. 4, presso Io studio dell'Avv. Voglino Alessandro; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 172/49/12, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. 88302T300102.

Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estiniione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del 24)1(21 processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTOIL PROCESSO i Roma 2 1:i3, 2921 DEPOSITATO IN CANC..LERIA oggi, 1 8 T T 10114, ICy