Tax court process extinguished by expiration of simplified settlement deadline under D.L. 119/2018 Article 6.13. Parties failed to request hearing extension.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax proceeding extinguished because neither party requested a hearing extension before the December 31, 2020 deadline. The taxpayer and the tax agency failed to utilize the option to fix a hearing under Article 391 of the Civil Procedure Code. Consequently, the court ruled that the process ended automatically due to the lapse of the statutory period for simplified settlement.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: The tax proceeding for simplified settlement extinguishes by expiration of the deadline if parties do not request a hearing extension, with costs borne by the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 26187/2014 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro A.C.I.F. Allianz Compagnia Italiana Finanziamenti Spa, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Augusto Fantozzi e Lucia Montecamozzo, con domicilio eletto in Roma, via Sicilia, n. 66, presso lo studio Fantozzi & Associati; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Friuli-Venezia Giulia n. 58/10/13, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. R56030401995/2008.
Vista la documentazione depositata dalle parti contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di 20 chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; ( che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTI TO IL PROCESSO Roma 12 7 2021 DEPOSITATO IN CANI LERIA 09