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Decreto — n. 28471/2021 — snciv Generato dall'IA

Tax court process extinguished by statutory time limit; parties failed to request hearing extension under Art. 6 D.L. 119/2018.

Numero d'incarto Decreto — n. 28471/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the tax litigation process extinguished because neither party requested a hearing extension before the December 31, 2020 deadline. The plaintiff, the Revenue Agency, and the defendants failed to submit the necessary application for a hearing date as required by Article 6, Paragraph 13 of D.L. 119/2018. Consequently, the court ruled that the procedural timeline had expired, terminating the case and assigning any advanced costs to the party who had prepaid them.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119; The tax litigation process extinguishes automatically upon the expiration of the statutory deadline for requesting a hearing, unless the parties successfully petition the court to fix a hearing date under Article 391 of the Civil Procedure Code.

Parole chiave

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tax litigation extinction statutory time limit hearing date request D.L. 119/2018 procedural expiration cost allocation civil procedure code esame degli atti fiscali

Disposizioni normative citate

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Art. 6, commi 8, 9 e 10 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Vista la documentazione depositata dalle parti contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 6, comma 13 del d.l. n. 119 del 2018
Vista la documentazione depositata dalle parti contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, terzo comma del cod. proc. civ.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

sul ricorso iscritto al n. 26866/2014 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Palenche sas di Franco Sala & C., Ritardo Vilma, Cooperativa Don Giosuè de Nova Terza ari, Piatti Carlo, Terlizzi Gaetano, Brescianini Andrea Fabiano e Ceccarelli Andrea, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Emilio Jona, Marco Sormano e Claudio Coggiatti, con domicilio eletto in Roma, via Lazio, n. 20/C, presso lo studio di quest'ultimo; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 1725/7/2014, pronunciata con riferimento agli atti impositivi n. T9B03NH05984/2011 e T9B03NH05985/2011.

Vista la documentazione depositata dalle parti contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del di. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

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