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Ordinanza — n. 28314/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses taxpayer's appeal on motivation grounds but allows agency's incidental appeal regarding income estimation methods.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28314/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the taxpayer's main appeal as inadmissible because the tax authority's reasoning was not formally defective under the applicable procedural law. While the taxpayer argued the court failed to examine specific facts regarding property ownership and rental income, the court found these issues were already addressed in the lower decision. Consequently, the court allowed the tax agency's incidental appeal, ruling that the lower court erred in applying the income estimation method to pre-2009 years without proper legal justification, and remanded the case for a new examination.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 5 c.p.c.; Art. 38, comma 4, d.P.R. 600/1973: The tax authority may estimate net income based on factual indicators of contributory capacity, but must apply correct legal principles regarding the temporal scope of such estimates; failure to do so warrants cassation and remand.

Parole chiave

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tax assessment procedure income estimation method procedural inadmissibility contributory capacity indicators remand for new trial tax appeal incident legal reasoning defect computo del reddito

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 5 c.p.c.
Va premesso che il vizio è valutabile ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. nella formulazione successiva alla riforma del 2012, atteso che la sentenza impugnata è stata depositata nel marzo 2014, e quindi il Proc.
Art. 38, comma 4, d.P.R. 600 del 1973
L'art. 38, comma 4, d.P.R.
art. 2697 c.c

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 15289 del 21/07/2015
Proc. n. 25810 del 2018
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 25810-2014 proposto da: VADALA' PASQUALE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE PRINA 24, presso lo studio dell'avvocato CRISTINA MERCOGLIANO, rappresentato e difeso dall'avvocato FIORINO RUGGIO; - ricorrente - 2021 contro 2176 AGENZIA DELLE ENTRATE 1n persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; - controri corrente e ricorrente incidentale - contro VADALA' PASQUALE; - intimato - avvèrso la 'sentenza n. 1443/2014 della COMM.TRIB.REG.LOMBARDIA, depositata il 20/03/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/03/2021 dal Consigliere Dott.

ANDREA VENEGONI; RITENUTO CHE Il contribuente Vadalà Pasquale impugnava gli avvisi di accertamento ai fini irpef per gli anni 2007 e 2008 basati sul metodo sintetico con il redditometro contestando la fondatezza delle presunzioni, che si fondavano sul possesso di immobili e su spese sostenute per vari beni, e allegando di non aver presentato dichiarazione negli anni in questione (fatto da cui era originato l'accertamento) per limite reddituale. La CTP di Milano rigettava i ricorsi e la CTR della Lombardia, in parziale accoglimento dell'appello del contribuente, riduceva il maggior reddito accertato.

Contro quest'ultima sentenza ricorre il contribuente sulla base di due motivi. Resiste l'Agenzia con controricorso e ricorso incidentale. CONSIDERATO CHE Con il primo motivo il contribuente ricorrente deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sui punti decisivi della controversia La CTR ha dato rilievo ad una presunta comproprietà di una casa, di proprietà invece solo della sorella del ricorrente, e ha presunto il percepimento di un canone di locazione da un'abitazione in Messina, mai provato; inoltre non ha motivato sul criterio di ricalcolo del reddito.

Il motivo è inammissibile. Va premesso che il vizio è valutabile ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. nella formulazione successiva alla riforma del 2012, atteso che la sentenza impugnata è stata depositata nel marzo 2014, e quindi il Proc. n. 25810/14 motivo non è correttamente dedotto anche da un punto di vista formale, che, tuttavia, è anche sostanziale, non dovendo più consistere il vizio nella "omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione", quanto nell'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti" Inoltre, sotto questo profilo, lo stesso è anche infondato perché i due fatti contestati in ricorso (il titolo di comproprietà dell'abitazione della sorella e il reddito ricavabile dalla ritenuta locazione della casa di Messina) sono trattati in sentenza, per cui nessun "omesso esame" si configura al riguardo.

Anche a voler ritenere, nell'interpretazione più benevola verso il contribuente, che non avere considerato che presso la casa della sorella egli era solo "residente anagraficamente", e non comproprietario, integri "omesso esame di fatto decisivo", il motivo non sarebbe comunque dedotto in maniera del tutto autosufficiente, non risultando dal ricorso che egli abbia prodotto in causa un documento, per esempio catastale, da cui emergesse che l'appartamento era in effetti intestato solo alla sorella. Egli afferma di avere prodotto, invece, un certificato attestante la propria residenza presso un'abitazione diversa in Monza, ma questo non si rivela decisivo ai fini della questione di cui si discute, perché il presupposto dell'accertamento era la comproprietà dell'appartamento, non incompatibile con il fatto che il contribuente avesse la residenza altrove.

Per quanto riguarda l'immobile di Messina, nell'appello il contribuente indica di avere anche prodotto un preliminare di vendita per dimostrare che stava vendendo la casa, ma la CTR ha sostanzialmente considerato anche questo aspetto. Il motivo è, quindi, inammissibile. Proc. n. 25810/14 . 3 Con il secondo motivo deduce violazione ed errata applicazione dell'ad 38 d.P.R. 29.9.1973 e d.m. 10.9.1992 La CTR avrebbe fatto errata applicazione delle presunzioni a base del redditometro. Il motivo è inammissibile. Lo stesso è, infatti, dedotto in maniera totalmente generica.

Non vi è alcun riferimento ad un indicatore reddituale specifico, ma è un commento di carattere meramente generale sui presupposti dell'accertamento sintetico. Con il primo motivo di ricorso incidentale l'Agenzia deduce nullità in parte qua della sentenza per violazione dell'art. 53 d. Igs 546 del 1992 ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. La CTR ha errato a non dichiarare inammissibile l'appello del contribuente, come eccepito dall'ufficio nel giudizio di secondo grado, perché non rivolto contro la sentenza della CTP, ma mera riproposizione delle doglianze del primo grado.

Con il secondo motivo di ricorso incidentale deduce violazione dell'ad. 38 d.P.R. 29.9.1973 n. 600, dell'ad. 2728 c.c. e dell'art. 2697 c.c. anche nel relativo combinato disposto, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.; in subordine, nullità in parte qua della pronuncia per violazione degli artt. 113 e 114 c.p.c. ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. La CTR ha escluso la rilevanza della spesa rappresentata dai canoni di leasing senza che sul punto il contribuente avesse offerto alcuna prova contraria. Il secondo motivo del ricorso incidentale è fondato.

Proc. n. 25810/14 In realtà, come emerge dal ricorso, in appello il contribuente aveva chiesto espressamente che i canoni leasing non venissero considerati perché non inclusi nella normativa sull'accertamento sintetico negli anni in questione. La risposta della CTR, tuttavia, in effetti appare più di equità che di diritto. Questa Corte (sez. VI-5, n. 29750 del 2018) ha affermato, al riguardo, che "l'Amministrazione finanziaria può presumere il reddito complessivo netto sulla base di una serie di indici di capacità contributiva sostanzialmente fondati sui consumi, tra cui la disponibilità dei beni e servizi descritti nella tabella allegata al DM 10 settembre 1992, ma anche sulla base di ulteriori circostanze di fatto indicative di una diversa capacità contributiva (Sez. 5, n. 15289 del 21/07/2015); non può dunque essere esclusa a priori la rilevanza dei canoni di leasing sui beni di lusso, anche per gli anni d'imposta precedenti al 2009".

L'art. 38, comma 4, d.P.R. 600 del 1973, e cioè lo strumento in base al quale, secondo la stessa Agenzia, si è proceduto nel caso di specie, nella versione applicabile agli anni oggetto del presente accertamento affermava: L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall'articolo 39, puo', in base ad elementi e circostanze di fatto certi, determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato.

A tal fine, con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalita' in base alle quali l'ufficio puo' determinare induttivamente il reddito o il maggior reddito in relazione ad elementi indicativi di capacita' contributiva individuati con lo Proc. n. 25810/14 stesso decreto quando il reddito dichiarato non risulta congruo rispetto ai predetti elementi per due o piu' periodi di imposta. Lo stesso, quindi, permetteva di fondare l'accertamento su elementi di fatto certi che fossero indici di capacità contributiva.

E' vero, peraltro, che sui canoni di leasing di beni di lusso si è sviluppato un dibattito in giurisprudenza per agli anni anteriori al 2009, relativo alla loro rilevanza nei vari decreti attuativi che, sulla base della norma suddetta, hanno disciplinato l'accertamento, a seguito delle modifiche normative di cui al d.l. 78 del 2010, per quanto questa Corte, come rilevato sopra, li abbia ritenuti rilevanti anche per gli anni anteriori alle modifiche. Se la CTR avesse voluto, comunque, escludere la rilevanza dei canoni di leasing, avrebbe dovuto, allora, farlo sulla base di queste considerazioni di diritto, relative all'applicabilità della nuova normativa agli anni di imposta anteriori, ma certamente non sulla base della motivazione adottata che, come detto, non esprime un principio di diritto, ma di mera opportunità.

La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata sotto questo profilo, in accoglimento del secondo motivo di ricorso incidentale, che assorbe anche il primo motivo. La causa deve, pertanto, essere rinviata alla CTR della Lombardia per nuovo esame sul punto, nonché per la pronuncia sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

accoglie il secondo motivo di ricorso incidentale dell'ufficio, assorbito il primo. Proc. n. 25810/14 Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla CTR della Lombardia, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio. Dichiara inammissibile il ricorso principale. 4011,5n1•'&1 .M5122.x- • v?