Ordinanza — n. 28313/2021 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl motivo posto a fondamento del ricorso principale lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 17, 50, 105, comma 4, e 109 Tuir, dell'art. 49-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, degli artt. 5 e 25 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, dell'art. 34, comma 3, A della legge 21 novembre 2000, n. 342, e dell'art. 2, comma 2, del d.lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. 1.1. Secondo il rinvio che l'art. 105, comma 4, Tuir opera all'art. 17, comma 1, lett. c), Tuir è un rinvio pieno, nel senso che, ai fini della deducibilità dei relativi accantonamenti, occorre che il diritto all'indennità risulti da atto avente data certa anteriore all'inizio del rapporto. Conseguentemente l'art. 105, comma 4, nello stabilire che le disposizioni di cui ai commi primo e secondo, concernenti la deducibilità degli accantonamenti ai fondi per le indennità di fine rapporto e ai fondi di previdenza del personale dipendente, valgono anche per gli accantonamenti relativi alle indennità di fine rapporto di cui alla lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 28313/2021 — snciv · Corte di Cassazione: c) dell'art. 17, comma 1, Tuir, opera un rinvio non solo ai fini dell'identificazione della categoria del rapporto sottostante cui si riferisce l'indennità, ma, altresì, ai fini della sussistenza delle condizioni richieste dallo stesso art. 17 (e dunque che il diritto all'indennità risulti da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto). 1.2. Nel caso in esame, dunque, non sussisterebbero le condizioni per la deducibilità per competenza degli accantonamenti, in quanto gli amministratori erano stati nominati a tempo indeterminato in data 1 luglio 2002, mentre la delibera che disponeva gli accantonamenti era stata approvata dall'assemblea dei soci solo successivamente e cioè il 30 novembre 2006. 1.3.
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1 ORDINANZA sul ricorso n. 12085\2015 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE (CF 06363391001), in persona del Direttore p.t., rapp.ta e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma alla v. dei Portoghesi n. 12 - ricorrente - contro COREL s.r.l. (CF 03190210173), in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso per procura in calce al ricorso dall'avv. Domenico D'Arrìgo, elettivamente domiciliato in Roma alla v. Prestinari n. 13 presso lo studio dell'avv. Paola Ramadori - controrícorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 5906/64/14 depositata in data 11 novembre 2014 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2021 dal relatore dr. Aldo Ceniccola.
Rilevato che: La Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, in parziale riforma della sentenza emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Brescia, dichiarava infondati i rilievi nn. 2 e 4 dell'avviso di accertamento, impugnato dal contribuente, che aveva recuperato a tassazione alcuni costi ritenuti indeducibili e ricavi non dichiarati. Osservava la CTR, per quanto ancora rileva, che, riguardo all'appello incidentale presentato dall'Ufficio, il provvedimento di primo grado andava confermato relativamente al rilievo n. 3, riguardante il trattamento di fine mandato degli amministratori: la tesi sostenuta dall'Agenzia, secondo la quale il relativo importo era deducibile per competenza solo nell'anno nel quale l'indennità viene effettivamente corrisposta, salvo che il diritto risulti da atto con data certa anteriore all'inizio del rapporto, non trovava alcun riscontro normativo nell'art. 105 Tuir, che non contempla tale requisito come presupposto per l'imputazione dell'indennità pro quota nei singoli periodi di suo accantonamento.
La sentenza di primo grado, inoltre, andava anche confermata quanto al rilievo n. 1, afferente i maggiori ricavi derivanti dalle vendite di cellulari: contrariamente a quanto affermato dal contribuente, infatti, il calcolo della percentuale di ricarico poggiava su elementi obiettivi, essendo stato applicato il valore dell'11%, corrispondente alla percentuale di ricarico media ricavata dallo stesso ricorrente dalla cessione di altri cellulari acquistati da diversa società. U.4•QL 44.4L TJ Avverso tale sentenza l'Ufficio propone ricorso per cassazione affidato ad un motivo.
Il contribuente ha proposto ricorso incidentale articolato su un unico motivo. Considerato che:
1. Il motivo posto a fondamento del ricorso principale lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 17, 50, 105, comma 4, e 109 Tuir, dell'art. 49-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, degli artt. 5 e 25 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, dell'art. 34, comma 3, A della legge 21 novembre 2000, n. 342, e dell'art. 2, comma 2, del d.lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. 1.1. Secondo il rinvio che l'art. 105, comma 4, Tuir opera all'art. 17, comma 1, lett. c), Tuir è un rinvio pieno, nel senso che, ai fini della deducibilità dei relativi accantonamenti, occorre che il diritto all'indennità risulti da atto avente data certa anteriore all'inizio del rapporto. Conseguentemente l'art. 105, comma 4, nello stabilire che le disposizioni di cui ai commi primo e secondo, concernenti la deducibilità degli accantonamenti ai fondi per le indennità di fine rapporto e ai fondi di previdenza del personale dipendente, valgono anche per gli accantonamenti relativi alle indennità di fine rapporto di cui alla lett.
c) dell'art. 17, comma 1, Tuir, opera un rinvio non solo ai fini dell'identificazione della categoria del rapporto sottostante cui si riferisce l'indennità, ma, altresì, ai fini della sussistenza delle condizioni richieste dallo stesso art. 17 (e dunque che il diritto all'indennità risulti da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto). 1.2. Nel caso in esame, dunque, non sussisterebbero le condizioni per la deducibilità per competenza degli accantonamenti, in quanto gli amministratori erano stati nominati a tempo indeterminato in data 1 luglio 2002, mentre la delibera che disponeva gli accantonamenti era stata approvata dall'assemblea dei soci solo successivamente e cioè il 30 novembre 2006. 1.3.
Il motivo è fondato. 1.4. Come condivisibilmente statuito da Cass. n. 26431 del 2018, «In tema di redditi di impresa, in base al combinato disposto degli artt. 17, comma 1, lett. c), e 105 del d.P.R. n. 917 del 1986, possono essere dedotte in ciascun esercizio, secondo il principio di competenza, le quote accantonate per il trattamento di fine mandato, previsto in favore degli amministratori delle società, purché la previsione di detto trattamento risulti da un atto scritto avente data certa anteriore all'inizio del rapporto, che ne specifichi anche l'importo: in mancanza di ì tali presupposti trova applicazione il principio di cassa, come disposto dall'art. 95, comma 5, del medesimo d.P.R., che stabilisce la deducibilità dei compensi spettanti agli amministratori delle società nell'esercizio nel quale sono corrisposti». 1.5.
Nello stesso senso si era già precedentemente espressa Cass. n. 18752 del 2014, secondo cui << In tema di imposte sui redditi, e con riguardo alla determinazione del reddito d'impresa, gli accantonamenti effettuati da una società in favore dei propri amministratori, relativi al trattamento di fine rapporto, sono deducibili quali componenti negativi solo se il diritto all'indennità risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto, in quanto il rinvio che l'art. 70, comma 3, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (attuale art. 105, comma 4) opera al precedente art. 16 (attuale art. 17) è un rinvio pieno, non limitato all'identificazione della categoria del rapporto sottostante cui si riferisce l'indennità, ma esteso alle condizioni richieste dalla lettera c) dell'art. 16». 1.6.
Nella fattispecie in esame, poiché gli amministratori vennero nominati a tempo indeterminato il 10 luglio 2002, mentre solo con la successiva delibera del 30 novembre 2006 venne riconosciuta l'indennità di fine mandato, non sussistevano, all'evidenza, le condizioni in base alla citata normativa per poter procedere alla deduzione immediata degli accantonamenti in base al principio di competenza.
2. Il motivo del ricorso incidentale lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 39, comma 1, lett. d), 40 e 41-bis del d.P.R. 600 del 1973, 25 d.lgs. n. 446 del 1997 e 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione agli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ. (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc civ.). 2.1. La CTR, secondo il ricorrente incidentale, non avrebbe considerato che il contribuente è un'impresa che vende diverse categorie di beni e la cui attività è caratterizzata da andamenti variabili dei prezzi nel corso del tempo; pertanto l'utilizzo della media aritmetica semplice, nel calcolo della percentuale di ricarico, non sarebbe idonea a costituire una presunzione dotata dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, essendo necessario a tal fine fare riferimento al criterio della media ponderata, tenendo conto della diversa quantità e qualità dei prodotti oggetto di vendita, cui si applicano diverse percentuali di ricarico; nel caso di specie, d'altronde, i telefoni cellulari indicati dall'Agenzia erano all'epoca gli ultimi modelli esistenti sul mercato, di non recente produzione ed avevano un margine di ricarico ridotto. 2.2.
Il motivo è inammissibile. 2.3. Esso, infatti, mira evidentemente a sollecitare una nuova indagine su aspetti fattuali della vicenda, riguardanti la natura dei beni ed il prezzo concretamente praticato sul mercato, contestando l'accertamento compiuto dalla CTR che, sul punto, ha invece rimarcato che, diversamente da quanto affermato dal contribuente, il calcolo della percentuale di ricarico poggiava su elementi obiettivi, essendo stato applicato il valore dell'11%, corrispondente alla percentuale di ricarico media ricavata dallo stesso ricorrente dalla cessione di altri cellulari acquistati da diversa società. 2.4.
Il motivo di ricorso, in definitiva, si risolve in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito e, perciò, in una richiesta diretta all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione.
3. Le ragioni che precedono impongono la declaratoria di inammissibilità del ricorso incidentale e l'accoglimento del ricorso principale, sicché la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR della Lombardia, sezione staccata di Brescia, che provvederà, in diversa composizione, anche per le spese della fase di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Lombardia, sezione staccata di Brescia che provvederà, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1-b