Cassation court dismisses tax appeal when parties agree to a simplified settlement extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax proceedings extinguished after the parties agreed to a simplified settlement under Article 6 of D.L. 119/2018. The Agency of Revenue appealed a regional tribunal decision regarding deductible costs, while the companies requested a suspension of the trial pending the settlement. The court ruled that such a settlement automatically terminates the legal process, thereby dismissing the appeal and ordering the compensation of litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 del d. I. 23 ottobre 2018, n. 119; A simplified settlement agreement between the tax authority and the taxpayer produces the legal effect of extinguishing the ongoing judicial proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 16249-2016 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro EDISON SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE AVEZZANA 45, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO LEO, rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCESCO D'ALESSANDRO; - controricorrente - nonchè contro TRANSALPINA DI ENERGIA SPA; - intimata- avverso la sentenza n. 5568/2015 della COMM.TRIB.REG.LOMBARDIA, depositata il 21/12/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/06/2021 dal Consigliere Dott.
MASSIMO VECCHIO; C.C. 17-06-2021 NUM.ORD. 26 R.G.N. 16.24912016 RITENUTO 1. - La Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 5568/2015 dell'8 luglio 2015, pubblicata il 21 dicembre 2015, in riforma della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano n. 47/2014, appellata dalla Agenzia delle entrate, ha dichiarato cessata la materia del contendere, limitatamente a quanto forma oggetto del provvedimento di autotutela del 29 giugno 2015, adottato in corso di causa, di parziale annullamento dell'originario atto impositivo (in ordine alla « indeducibilità dei costi blak list »), e ha confermato nel resto la sentenza di primo grado, di accoglimento del ricorso proposto dalle società Edison s.p.a. e Transalpina di energia s.p.a, avverso l'avviso di accertamento della imposta sul reddito delle società dovuta per l'anno 2007. 2. - La Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione mediante atto del 21 giugno 2016. 3. - Le società intimate hanno resistito con controricorso del 29 luglio 2016. 4. - Con memoria, recante la data del 31 maggio 2019, le controricorrenti, esponendo - e documentando con corredo di pertinenti produzioni - di essersi avvalse della definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6 del d.
I. 23 ottobre 2018, n. 119, hanno chiesto disporsi la sospensione del giudizio fino al 31 dicembre 2020. 5. - L'Avvocatura generale dello Stato, mediante memoria del 10 settembre 2020, premettendo che la Direzione regionale della Lombardia della Agenzia delle entrate aveva comunicato, con nota n. 29246 del 21 febbraio 2020, la intervenuta definizione della controversia, ha chiesto dichiarasi la estinzione del giudizio. 3C.C. 17-06-2021 NUM.ORD. 26 R.G.N. 16.24912016 CONSIDERATO 1. - La intervenuta definizione agevolata della controversia, ai sensi dell'art. 6 del d.
I. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito in legge con modificazioni della I. 17 dicembre 2018, n. 136, comporta l' effetto della estinzione del processo. La Corte provvede alla relativa declaratoria. 2. - Le spese processuali devono essere compensate in considerazione della intervenuta definizione agevolata della controversia (v. Sez. 5, sentenza n. 10198 del 27/04/2018, Rv. 647968 - 01; cui adde: Sez. 6 - L, ordinanza n. 28311 del 07/11/2018, Rv. 651733 - 01). P. Q. M. La Corte dichiara estinto il processo. Spese compensate. Cosi deciso nella camera di consiglio del 17 giugno 2021 tenutasi da remoto. i Il Presidente men