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Ordinanza — n. 28257/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows taxpayer appeal against tax assessment, ruling on imputed income allocation and evidentiary reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28257/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court partially allowed the taxpayer's appeal against a tax assessment regarding imputed income from property appreciation. The taxpayer argued that the tax authority incorrectly attributed the entire synthetic income to her despite evidence that her spouse bore maintenance costs and that the property was the family home. The court found the lower tribunal's attribution of full income to the taxpayer erroneous and its failure to explain why the spouse's financial obligations and court orders were disregarded.

Regesto Legislator

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Art. 38 comma 5 DPR 600/73; Art. 2728 c.c.: The tax authority must allocate imputed income based on actual family usage and cannot attribute the entire synthetic income to a single taxpayer when the property serves as a family residence and the spouse bears maintenance costs, requiring explicit reasoning for disregarding relevant evidence.

Parole chiave

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imputed income allocation synthetic income assessment family residence property tax capacity reasoning spousal maintenance costs DPR 600/73 art 38 civil code art 2728 determinazione del mantenimento postmatrimoniale

Disposizioni normative citate

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Art. 38 comma 5 DPR 600/73
3 c.p.c."; 2) "Violazione e falsa applicazione dell'art. 38, comma 4, del d.
Art. 2728 c.c.
i - La Commissione Tributaria Provinciale di Torino rigettava il ricorso, facendo presente che la capacità contributiva della contribuente, così come individuata dall'Ufficio, è "da ritenersi legale ai sensi dell'art. 2728 c.c.
art. 2728 c.c
i - La Commissione Tributaria Provinciale di Torino rigettava il ricorso, facendo presente che la capacità contributiva della contribuente, così come individuata dall'Ufficio, è "da ritenersi legale ai sensi dell'art. 2728 c.c.
art. 370 c.p
Colombo 426- il 20.4.2016; l'Avvocatura ha presentato per la notifica all'Unep il controricorso il 28.6.2016 (controricorso ricevuto dalla parte 1'1.7.2016); il termine per la notifica del controricorso risulta pertanto scaduto ai sensi dell'art. 370 c.p.c.
art. 118 disp. att. c.p
132 secondo comma n.4 c.p.c., dell'art. 118 disp. att. c.p.c., nonché dell'art.
art. 115 c.p
4 c.p.c."; 6) "Violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c.
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 10631-2016 proposto da: PISATI DANILA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA SS. APOSTOLI, 66, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO LEO, rappresentata e difesa dall'avvocato ALESSANDRO TARDIOLA; - ricorrente contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro 2021 tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI 3570 PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1108/2015 della COMM.TRIB.REG.PIEMONTE, depositata il 22/10/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/05/2021 dal Consigliere Dott.

FRANCESCO MELE; / \ \ Per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte n. 1108/36/15 depositata il 22.10.2015, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 maggio 2021 dal relatore, cons. Francesco Mele. Rilevato che Pisati Danila proponeva ricorso avverso avviso di accertamento, per l'anno 7- 2008, recante rideterminazione del reddito nella misura di un quinto degli incrementi patrimoniali, avendo la contribuente -nella medesima annualità d'imposta- acquistato per euro 50mila il diritto di usufrutto di un immobile e costituito una società (srl Altavilla Immobiliare) mediante il versamento di capitale sociale pari ad euro 9.900,00.

La Pisati deduceva la nullità dell'atto impositivo non essendo stato ad essa notificato nessun verbale di constatazione; contestava la metodologia seguita dall'Ufficio, sul rilievo che la determinazione dei redditi per via sintetica può avere luogo considerando le spese sostenute nello stesso periodo d'imposta della verifica; precisava in particolare che le spese di mantenimento dell'abitazione familiare erano state sopportate dal coniuge (separato) come stabilito dal tribunale di Torino. L'Agenzia delle Entrate si costituiva evidenziando gli elementi considerati nel formalizzare la pretesa fiscale: spese per il mantenimento dell'abitazione, spese per il pagamento del mutuo e incrementi patrimoniali.

A fronte di ciò -continuano le deduzioni dell'Ufficio- nessuna prova che dette spese siano state sopportate da terzi ha recato in giudizio la contribuente; la stessa sentenza del tribunale di Torino non contiene alcun elemento utile ai fine della determinazione della misura dei versamenti mensilmente effettuati dal marito, laddove il reddito dichiarato è stato pari ad euro 49.548,00 a fronte di quello accertato pari ad euro 161.223,00. i - La Commissione Tributaria Provinciale di Torino rigettava il ricorso, facendo presente che la capacità contributiva della contribuente, così come individuata dall'Ufficio, è "da ritenersi legale ai sensi dell'art. 2728 c.c. per il fatto che la signora non ha dimostrato con documenti idonei la disponibilità di altri beni indici che possano giustificare le spese effettuate nel corso dell'anno", sottolineando come "soltanto il complesso immobiliare di proprietà della ricorrente di mq. 1479 mq. assorbe molte spese". - Tale sentenza, gravata di appello da parte della contribuente, era confermata dalla CTR che evidenziava i "fatti importanti" che hanno indotto l'Ufficio a rideterminare il reddito della contribuente; si tratta di indicatori di spesa collegata alla disponibilità di determinati beni e servizi: abitazione, fonte di spese importante, e evidenti spese per incrementi patrimoniali.

A fronte di ciò, la contribuente non portato in giudizio prova alcuna idonea a contrastare in qualche misura la pretesa impositiva. - Per la cassazione della sentenza sopra menzionata, la Pisati propone ricorso, al quale resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate. Considerato che - In via preliminare, occorre esaminare l'eccezione di tardività del controricorso avanzata dalla ricorrente.xm- tyn ort c.74. 4_, ___ L'eccezione è fondata: il ricorso è stato notificato all'Avvocatura Generale dello Stato -oltre che all'Agenzia delle Entrate nella propria sede di Roma via c.

Colombo 426- il 20.4.2016; l'Avvocatura ha presentato per la notifica all'Unep il controricorso il 28.6.2016 (controricorso ricevuto dalla parte 1'1.7.2016); il termine per la notifica del controricorso risulta pertanto scaduto ai sensi dell'art. 370 c.p.c. - Il ricorso consta di sei motivi che recano: 1) "Violazione e falsa applicazione dell'art. 42, commi 1 e 3, del d.P.R. 29.9.1973 n. 600 in relazione all'art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c."; 2) "Violazione e falsa applicazione dell'art. 38, comma 4, del d. P.R. 29.9.1973 n. 600 in relazione all'art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c."; 3) "Violazione e falsa applicazione dell'art. 38, comma 5, del d.

P.R. 29.9.1973 n. 600 in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c."; 4) "Violazione e falsa applicazione dell'art. 38, comma 4, del d. P.R. 29.9.1973 n. 600 e dell'art. 3, comma 2, del D.M. 10.9.1992 in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c."; 5) "Violazione e falsa applicazione dell'art. 132 secondo comma n.4 c.p.c., dell'art. 118 disp. att. c.p.c., nonché dell'art. 36 del d. Igs. 31.12.1992 n. 546 in relazione all'art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c."; 6) "Violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. in relazione all'art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.". - Con il primo motivo la ricorrente si duole che il funzionario che ha sottoscritto l'atto impositivo non era stato delegato per atti recanti una maggiore imposta superiore ad euro 50mila. - Il motivo è inammissibile in quanto la questione che esso introduce avrebbe dovuto essere dedotta - prima di giungere alla odierna sede- con rituali motivi aggiunti conseguenti all'avvenuta produzione -da parte dell'Agenzia- della delega oggetto di doglianza. - Con il secondo motivo, la ricorrente premette di avere eccepito, nello introdurre il giudizio, la natura di presunzione semplice della metodologia di accertamento disciplinata dall'art 38 comma 4 DPR 600/73; avendo la CTP asserito che il redditometro costituisce una presunzione legale, la Pisati ha contestato in sede di appello tale conclusione ribadendo quanto già dedotto nel ricorso introduttivo.

Ciò premesso, essendosi la CTR espressa nel merito, l'eccezione appena descritta deve ritenersi implicitamente rigettata Di tanto si duole la contribuente, secondo la quale la struttura della metodologia accertativa utilizzata nella specie "impone di valutarne le risultanze come presunzioni semplici, inidonee, ove assunte in assenza di altri elementi concorrenti, a costituire il fondamento di un accertamento nei confronti dei contribuenti". - Il motivo è da giudicare come assorbito per effetto dell'accoglimento degli ultimi tre motivi per le ragioni che saranno esposte a commento dei medesimi.Con il terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere la CTR erroneamente computato la quota di incremento patrimoniale attribuibile al periodo d'imposta 2010 per l'importo di euro 50mila.

Il motivo è infondato in quanto l'art. 38 comma 5 del DPR 600/73 prevede -ratione temporis- che le spese di incremento patrimoniale che formano il quinto da imputare all'anno oggetto di accertamento sono quelle inerenti all'anno stesso e ai quattro successivi; la modifica della norma successivamente intervenuta, pure invocata dalla ricorrente, ovviamente non si applica alla fattispecie per cui è causa. Con il quarto motivo, la contribuente lamenta che la CTR ha -errando- imputato solo a lei il reddito presunto dell'immobile, nel quale essa dimorava, almeno fino al momento della separazione, con tutta la famiglia.

Con il quinto motivo, la ricorrente denuncia vizio di motivazione (apparente) laddove la sentenza ha ritenuto che ella non avesse fornito prove idonee a vincere il reddito presuntivamente attribuitole. Con il sesto motivo, la ricorrente lamenta che la CTR ha omesso l'esame delle prove da essa allegate, con particolare riferimento all'ordinanza resa dal tribunale di Torino nel giudizio di separazione personale recante, tra l'altro, l'obbligo del coniuge della Pisati di fare fronte alle spese di gestione e manutenzione della casa. I tre motivi, tra di loro connessi, vanno trattati insieme.

Essi sono fondati. Invero -e innanzi tutto- l'immobile in parola non era nella disponibilità della sola ricorrente, essendo destinato a dimora dell'intera famiglia: da qui la censurabile statuizione dell'attribuzione dell'intero reddito determinato sinteticamente alla sola Pisati. In secondo luogo, la CTR non ha spiegato le ragioni per cui ha ritenuto di non riconoscere rilievo alle prove dedotte dalla ricorrente, con specifico riguardo alla dichiarazione del coniuge della Pisati e all'ordinanza del tribunale di Torino resa nel giudizio di separazione personale dei coniugi.

Per ultimo, proprio il provvedimento per ultimo citato ha palesato che, anteriormente alla separazione, le spese relative all'immobile erano sopportate dal marito della ricorrente e che alle stesse il medesimo sarebbe stato tenuto per il futuro, in forza proprio di detta ordinanza. - Conclusivamente, vanno accolti i motivi quarto, quinto e sesto, rigettati il primo e il terzo, assorbito il secondo; la sentenza va cassata con rinvio, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, in diversa composizione. P. Q. M. Accoglie i motivi quarto, quinto e sesto, rigetta i motivi primo e terzo, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale de