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Ordinanza — n. 28255/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28255/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28255/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La controversia concerne l'impugnazione, con distinti ricorsi, di due comunicazioni di iscrizione ipotecaria cui il contribuente opponeva in un caso la mancata preventiva notifica dell'intimazione ad adempiere, e nell'altro caso l'inesistenza della notifica perché effettuata da soggetti non autorizzati; e la violazione dell'art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973 per la precedente trascrizione sugli stessi bene di fondo patrimoniale e perché tali beni costituivano l'abitazione principale, e nell'altro caso; lamentava altresì l'eccesso di cautela essendo già stata eseguita la procedura di iscrizione di beni mobili registrati e l'illegittimità dei compensi di riscossione;

Regesto Legislator

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art. 112 cod. proc. civ, art. 115 cod. proc. civ; Ordinanza — n. 28255/2021 — snciv · Corte di Cassazione: 77 d.P.R. n. 602 del 1973 per la precedente trascrizione sugli stessi bene di fondo patrimoniale e perché tali beni costituivano l'abitazione principale, e nell'altro caso; lamentava altresì l'eccesso di cautela essendo già stata eseguita la procedura di iscrizione di beni mobili registrati e l'illegittimità dei compensi di riscossione;

Parole chiave

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notificazione tardiva obblighi di notifica notifica delle Intese opposizione tardiva reticenza assicurativa annunci pubblici

Disposizioni normative citate

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art. 112 cod. proc. civ
Con il primo motivo la sentenza impugnata è censurata, per violazione dell'art. 112 cod.
art. 115 cod. proc. civ
Resta assorbito il secondo motivo con il quale la stesa censura viene proposta in ordine alla violazione dell'art. 115 cod. proc. civ.;
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20686/2018 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge; - ricorrente - Contro Tabbone Giuseppe - intimato - avverso la bCntenzA della Comn-flggione Regionale della Lombardia (Milano), Sez. 9, n. 5652/09/17, del 5 dicembre 2017, depositata il 28 dicembre 2017, non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 maggio 2021 dal Consigliere Raffaele Botta; Preso atto che il P.G. non ha depositato conclusioni scritte e che le parti non hanno depositato memorie;

1. La controversia concerne l'impugnazione, con distinti ricorsi, di due comunicazioni di iscrizione ipotecaria cui il contribuente opponeva in un caso la mancata preventiva notifica dell'intimazione ad adempiere, e nell'altro caso l'inesistenza della notifica perché effettuata da soggetti non autorizzati; e la violazione dell'art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973 per la precedente trascrizione sugli stessi bene di fondo patrimoniale e perché tali beni costituivano l'abitazione principale, e nell'altro caso; lamentava altresì l'eccesso di cautela essendo già stata eseguita la procedura di iscrizione di beni mobili registrati e l'illegittimità dei compensi di riscossione;

2. I ricorsi riuniti erano rigettati in primo grado, ma l'appello era accolto parzialmente in ragione della ritenuta omessa notifica della comunicazione preventiva ex art. 77, comma 2 bis, d.P.R. n. 602 del 1973. Avverso la sentenza d'appello l'amministrazione propone ricorso per cassazione con due motivi. Il contribuente non si è costituito;

3. Con il primo motivo la sentenza impugnata è censurata, per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., per extra petizione in quanto il contribuente non ha sollevato né nel ricorso originario, né nell'atto d'appello, i cui contenuti essenziali sono specificamente riportati nel ricorso, alcuna eccezione di violazione dell'art. 77, comma 2-bis, d.P.R. n. 602 del 1973;

4. Il motivo è fondato. Risulta per tabulas da quanto del ricorso originario e dell'atto d'appello riprodotto nel ricorso per cassazione che il contribuente non aveva eccepito la mancata comunicazione preventiva prevista dall'art. 77, comma 2 bis, d.P.R. n. 602 del 1973. Resta assorbito il secondo motivo con il quale la stesa censura viene proposta in ordine alla violazione dell'art. 115 cod. proc. civ.;

5. Pertanto il ricorso deve essere accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa alla CTR Lombardia in diversa, che provvederà anche sulle spese relative alla presente fase del giudizio

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione. Così deciso in Fj ma il 20 maggio 2021. DEPOSITATO It1