Cassation court dismisses appeal declaring tax dispute extinguished due to failure to request simplified settlement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the tax dispute extinguished because the taxpayer failed to request the simplified settlement procedure before the deadline. The Agency of Revenue argued the case should proceed, but the court noted the taxpayer had already perfected the settlement request and paid the required amounts. Consequently, the court ruled that the process was legally terminated and awarded costs to the parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAd.l. n. 119 del 2018, art. 6; The failure to request the simplified settlement procedure before the statutory deadline results in the automatic extinction of the judicial proceeding.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20120/2014 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del suo Direttore p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legis domicilia; - ricorrente - contro Eurogamma S.r.l., in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Philip Laroma Jezzi; - con troricorrente - e sul ricorso proposto da Eurogamma S.r.l., in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.
Philip Laroma Jezzi; - ricorrente in via incidentale - contro Agenzia delle Entrate; - intimata - avverso la sentenza n. 170/05/14, depositata il 28 gennaio 2014, della Commissione tributaria regionale della Toscana; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 21 aprile 2021, dal Consigliere dott. Liberato Paolitto. Rilevato che: 1. — l'Agenzia delle Entrate, sulla base di tre motivi, ricorre per la cassazione della sentenza n. 170/05/14, depositata il 28 gennaio 2014, con la quale la Commissione tributaria regionale della Toscana, - accolto, per quanto di ragione, l'appello proposto da Eurogamma S.r.l., - in riforma della pronuncia di prime cure ha parzialmente annullato un avviso di accertamento, e la conseguente cartella esattoriale, emessi per il recupero a tassazione, a fini Ires, Irap e Iva, di costi ritenuti indeducibili (e dell'Iva indetraibile); - Eurogamma S.r.l. resiste con controricorso e articola due motivi di ricorso incidentale.
Considerato che: 1. - in via pregiudiziale deve rilevarsi che la stessa Agenzia delle Entrate, su segnalazione dell'ufficio competente, ha dato conto dell'accesso della controricorrente alla definizione agevolata della controversia, ai sensi del d.l. n. 119 del 2018, art. 6, conv. in I. n. 136 del 2018, oltrechè della regolarità della istanza di definizione e del versamento degli importi dovuti per il perfezionamento della domanda (così la nota dell'Agenzia delle Entrate), così concludendo per la dichiarazione di estinzione del giudizio; 2. - il d.l. n. 119 del 2018, art. 6, cit., dispone che «L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020» (c.
12) e che «In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto ... Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.» (c. 13); - non essendo stata presentata la cennata istanza di trattazione, - e, per di più, essendosi dato atto del perfezionamento della procedura volta alla definizione della controversia, - ricorre la causa estintiva correlata al procedimento di definizione agevolata; 3. - le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate (art. 6, c. 13, ult. prop., cit.); - non ricorrono i presupposti di un ulteriore versamento a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perchè lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175 cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140;
Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio; compensa integralmente, tra le parti, le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenuta da re oto il 21 aprile 2021. Il idente