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Ordinanza — n. 28252/2021 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses tax appeal against two companies but allows continuation against third company due to separate litigation status.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28252/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the tax litigation extinguished against two companies that had filed for case termination, while ordering the proceedings to continue against a third company that did not. The administrative agency argued for dismissal of the terminated cases and continuation of the active one, citing specific provisions of the 2018 decree. The court ruled that the termination requests by the liquidated and dissolved entities did not benefit the remaining co-owner, thereby distinguishing their procedural fate.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 8 e 14 del d.l. n. 119 del 2018: The termination of litigation by co-obligated parties does not automatically extinguish the proceedings against remaining co-obligated parties who have not requested case closure.

Parole chiave

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tax litigation case termination co-obligated parties judicial extinction proceedings continuation liquidation status tax assessment appeals vantaggio particolare per contributo di miglioria

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6, comma 8 e 14 del d.l. n. 119 del 2018
In corso di causa tutte e tre le società depositavano istanza di sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 6, comma 10, d.l.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA hz-2 sul ricorso iscritto al n. 4003/2013 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, che la rappresenta e difende per legge; - ricorrente - contro La Perla Immobiliare s.r.I., Serravilla s.r.I., Immobiliare Ginepro s.r.I., tutte in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in Roma via Germanico 172, presso l'avv. Sergio Galleano, che, unitamente all'avv. Elisa Bonzani, le rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso; - controricorrenti - avverso la sentenza della Commissione Regionale della Lombardia (Milano - Sezione staccata di Brescia), Sez. 66, n. 176/66/11, del 28 novembre 2011, depositata il 12 dicembre 2011, non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 aprile 2021 dal Consigliere Raffaele Botta; Preso atto che il P.G. non ha depositato conclusioni scritte e che le parti hanno depositato memorie;

1. La controversia concerne l'impugnazione di tre avvisi di accertamento relativi alla vendita di nove immobili di cui le società contribuenti erano comproprietarie in egual misura. L'impugnazione era proposta con tre distinti ricorsi, tutti con identiche motivazioni;

2. I ricorsi, riuniti, erano accolti in primo grado, con sentenza confermata in appello con sentenza avverso cui l'amministrazione proponeva ricorso per cassazione con unico motivo.

3. In corso di causa tutte e tre le società depositavano istanza di sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018 e successivamente le società La Perla Immobiliare s.r.l. in liquidazione e Serravilla s.r.l. depositavano domanda di definizione della lite sempre ai sensi dell'art. 6, del medesimo decreto;

4. Infine l'Agenzia delle Entrate con propria istanza ha chiesto che sia dichiarato estinto il giudizio per quanto riguarda le società La Perla Immobiliare s.r.l. in liquidazione e Serravilla s.r.I., che hanno presentato la domanda di definizione, riconosciuta regolare, mentre ha chiesto che il giudizio prosegua per quanto riguarda la società Immobiliare Ginepro s.r.I., che non ha presentato domanda di definizione;

5. Ritenuto che nel caso di specie la domanda di definizione presentata dalle coobbligate società La Perla Immobiliare s.r.l. in liquidazione e Serravilla s.r.l. non giova a favore della coobbligata società Immobiliare Ginepro s.r.l. in ragione di quanto previsto dal combinato disposto dei commi 8 e 14 dell'art. 6, d.l. n. 119 del 2018.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio nei confronti delle società La Perla Immobiliare s.r.l. in liquidazione e Serravilla s.r.I., a spese compensate, mentre dispone la prosecuzione del giudizio nei confronti delle società Immobiliare Ginepro s.r.I., rinviando all'uopo la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Rom il 21 aprile 2021. DEPOSITATO IN CAN..LERIA o