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Ordinanza — n. 27981/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal when parties settle via self-help, declaring the subject matter extinguished.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27981/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the subject matter of the dispute extinguished after the taxpayer and the municipality reached a settlement through an administrative self-help measure. The municipality had partially annulled the tax bill following conciliatory efforts, effectively agreeing with the taxpayer's position. The court ruled that this conventional agreement between the parties extinguished the controversy, rendering the appealed judgment ineffective and precluding a decision on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 382, comma 3, 383, 384 c.p.c.; When parties define the controversy through a conventional agreement during the appeal process, the Court must declare the subject matter extinguished, causing the appealed judgment to lose its effect.

Parole chiave

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cessazione materia contendere accordo convenzionale autotutela amministrativa impugnazione sentenza compensazione spese tassa sui rifiuti impugnazione di decisioni amministrative lite in materia di contribuzioni pubbliche

Disposizioni normative citate

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Art. 382, comma 3, 383, 384 c.p.c.
Art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater del d.P.R.
Art. 1, comma 17, I. n. 228 del 2012
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. sez. un. n. 8980 del 11/04/2018
e non potendosi configurare un disinteresse sopravvenuto delle parti per la decisione sul ricorso e, quindi, una inammissibilità sopravvenuta dello stesso (Cass. sez. un. n. 8980 del 11/04/2018).
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Testo completo

7 ORDINANZA sul ricorso 26161/2017 proposto da: ITA IMPIANTI TURISTICI ALBERGHIERI Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Cavour presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato Nunziante Cesaro Carlo -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, - intimata - nonchè contro F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a :

C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 26161/2017 Numero sezionale 5214/2021 Numero di raccolta generale 27981/2021 Data pubblicazione 14/10/2021 COMUNE CONCA DEI MARINI, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Matonti Giuseppe -controricorrente - 2 F i r m a t o D a :

P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 26161/2017 Numero sezionale 5214/2021 Numero di raccolta generale 27981/2021 Data pubblicazione 14/10/2021 avverso la sentenza n. 2533/2017 della COMM.TRIB.REG.CAMPANIA SEZ.DIST. di SALERNO, depositata il 20/03/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/09/2021 dal consigliere dott.

RUSSO RITA RILEVATO CHE 1.-. La società contribuente ha impugnato la cartella di pagamento notificata dalla società Equitalia in data 20 Febbraio 2014 relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti per l'anno 2009 pretesa dal Comune di Conca dei Marini. Il ricorso della contribuente è stato respinto in primo grado. La società ha ha proposto appello che la Commissione tributaria regionale della Campania ha respinto con sentenza depositata in data 20/03/2017.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società affidandosi a due motivi. Ha resistito con controricorso il Comune. Successivamente la società ha depositato, in via telematica, una memoria con allegati documenti ella quale si rappresenta quanto segue: “La società ITA. IMPIANTI s.r.l. con rituale ricorso impugnava la sentenza della CTR della Campania sezione di Salerno n° 2533/2017 avente ad oggetto la legittimità della cartella esattoriale n° 100 2014 000 46326 emessa per l’anno 2009 per la riscossione della TARSU.Dopo un articolato iter conciliativo il Comune di Conca dei Marini adottava provvedimento di autotutela ai sensi dell’art. 2 quater del D.L. 564/1994 e per l’anno 2009 annullava parzialmente la cartella esattoriale, oggetto del contenzioso, rideterminando la tassa dovuta in maniera più congrua nel rispetto del regolamento comunale.

Le parti, pertanto, si ritenevano soddisfatte”. Ha chiesto che la Corte di Cassazione 3 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 26161/2017 Numero sezionale 5214/2021 Numero di raccolta generale 27981/2021 Data pubblicazione 14/10/2021 dichiari cessata la materia del contendere con compensazione della spese, allegando il provvedimento di autotutela.

Nulla ha rilevato il Comune. Considerando che il provvedimento di autotutela segue, come dedotto dalla parte, ad un iter conciliativo, e che è fondato esplicitamente sul dichiarato interesse dell’ente a mantenere un leale e sereno rapporto con i contribuenti, e quindi su un sostanziale accordo tra le arti, deve qui applicarsi il principio enunciato dalla sezioni unite di questa Corte, secondo il quale nel caso in cui nel corso del giudizio di legittimità le parti definiscano la controversia con un accordo convenzionale, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata, non essendo inquadrabile la situazione in una delle tipologie di decisione indicate dagli artt. 382, comma 3, 383 e 384 c.p.c. e non potendosi configurare un disinteresse sopravvenuto delle parti per la decisione sul ricorso e, quindi, una inammissibilità sopravvenuta dello stesso (Cass. sez. un. n. 8980 del 11/04/2018).

Le spese del processo sono compensate tra le parti. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 -bis del citato art.

13. Invero, in tema di impugnazione, il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, è 4 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 26161/2017 Numero sezionale 5214/2021 Numero di raccolta generale 27981/2021 Data pubblicazione 14/10/2021 applicabile qualora il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma dell'efficacia della statuizione impugnata, cioè con il rigetto dell'impugnazione nel merito, ovvero con la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso, ma non nel caso di declaratoria della cessazione della materia del contendere che, pur determinando la caducazione delle pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio, accerta il venir meno dell'efficacia delle sentenze impugnate in forza di intervenuto accordo tra le parti (Cass.

Sez. U, n. 8980 del 2018).

P.Q.M.

Dichiara cessata la materia del contendere. Compensa le spese. Roma camera di consiglio da remoto del 23 settembre 2021 IL PRESIDENTE Domenico Chindemi 5 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D