Cassation appeal dismissed for lack of notification to necessary co-litigant Antonio Ottiero.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court dismissed the cassation appeal filed by Barbara Morelli against a regional tax commission decision. The procedural flaw identified was that the appeal was filed solely by Morelli without notifying her necessary co-litigant, Antonio Ottiero, who was a party to the underlying proceedings. Consequently, the Court ordered the integration of the adversarial proceedings against Ottiero before the case could proceed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380 bis.1 cod. proc. civ.; Art. 380 ter cod. proc. civ.: A cassation appeal against a decision involving necessary co-litigants must be filed by all such parties or their representatives; failure to notify a necessary co-litigant renders the appeal procedurally defective and requires remittal for integration of the adversarial proceedings.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15595/2015 R.G. proposto da Morelli Barbara, elettivamente domiciliata in Roma, via Aureliana n. 25, presso lo studio degli avv.ti Antonia ed Arianna Scione, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Russo giusta procura speciale in calce al ricorso; - ricorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - controricorrente - e nei confronti di Agenzia delle entrate - Direzione Provinciale I, in persona del Direttore pro tempore; - intimata - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 10823/44/14, depositata 111/12/2014.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 settembre 2021 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno. RILEVATO CHE 1. con sentenza n. 10823/44/14 dell'11/12/2014 la Commissione tributaria regionale della Campania (di seguito CTR) ha accolto l'impugnazione proposta dall'Agenzia delle entrate nei confronti della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli (di seguito CTP) n. 50/07/13, che aveva a sua volta accolto il ricorso di Ottiero di Barbara Morelli & C. s.a.s. (di seguito Ottiero s.a.s.) avverso un diniego tacito di rimborso IVA relativamente agli anni d'imposta 2005 e 2006; 1.1. come si evince anche dalla sentenza della CTR, la richiesta di rimborso concerneva VIVA versata a seguito del processo verbale di costatazione redatto dall'Agenzia delle dogane di Bolzano in relazione ad operazioni fittizie poste in essere dalla società contribuente e ciò al fine di ottemperare a quanto richiesto dal sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale Trento ex art. 13 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74; 1.2. nella prospettazione della società contribuente, il versamento era indebito in quanto, da un lato, VIVA era stata già corrisposta al fornitore che, peraltro, non aveva ottemperato al suo versamento; dall'altro la medesima IVA era stata richiesta con due avvisi di accertamento, oggetto di impugnazione con giudizi conclusisi negativamente per il contribuente;
2. avverso la sentenza della CTR Barbara Morelli proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.;
3. l'Agenzia delle entrate resisteva con controricorso. CONSIDERATO CHE 1. va pregiudizialmente evidenziato che il ricorso in appello dell'Agenzia delle entrate è stato proposto nei confronti di entrambi i soci di Ottiero s.a.s., Barbara Morelli e Antonio Ottiero, mentre il presente ricorso per cassazione è stato proposto unicamente da Barbara Morelli e non risulta notificato ad Antonio Ottiero, litisconsorte processuale necessario;
2. va, dunque, disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di quest'ultimo.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo l'integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte pretermesso Antonio Ottiero e assegnando per l'incombente il termine di giorni novanta dalla comunicazione della presente ordinanza. Così deciso in Roma il 16 settembre 2021. Il Presidente DEPOSITATO IN CANCELLER