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Ordinanza — n. 27869/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal and declares tax recovery process extinguished due to lack of formal request for expedited definition.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27869/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax recovery proceedings extinguished and ordered the reimbursement of advanced costs. The taxpayer had fulfilled payment obligations but failed to submit the mandatory formal request required to suspend the process until the expedited definition deadline. Consequently, the court ruled that the procedural defect rendered the case non-definable, triggering the statutory extinction mechanism.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 10 e 13 del d.l. 119/2018; If a taxpayer fulfills payment obligations but fails to submit the formal request for expedited definition within the statutory period, the proceedings are declared extinguished by operation of law.

Parole chiave

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tax recovery proceedings expedited definition procedural extinction formal request requirement tax appeal dismissal costs reimbursement statutory deadlines franchigie fiscali

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 10 of D.L. 119/2018 converted into Law 136/2018
119 del 2018, art. 6, per quel che qui rileva, dispone che: - «Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contri- buente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avva- lere delle disposizioni del presente articolo.
Art. 6, comma 13 of D.L. 119/2018 converted into Law 136/2018
119 del 2018, art. 6, per quel che qui rileva, dispone che: - «Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contri- buente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avva- lere delle disposizioni del presente articolo.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17076/2013 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui è domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi 12; - ricorrente - contro FINGRA SRL in persona leg.rapp.nte pro tempore, Gambuzza Raffaele, Gambuzza Pietro, Campione Santo, Campione Maria Grazia e Nicolis Bruna, tutti el.dom.,ti in Roma, Via Bergamo 3, presso l’avv. Giuseppe Gitto che li rapporesenta e difende con l’avv.Giuseppe Sapienza di Catania; - controricorrenti - Ricorso avverso sentenza CTR Sicilia n. 186/34/12 del 24.5.12;

F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 17076/2013 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del Numero sezionale 5448/2021Numero di raccolta generale 27869/20216.10.2021 dal Consigliere Giacomo Maria Stalla;

Data pubblicazione 12/10/2021 Rilevato che: § 1. L’Agenzia delle Entrate ha proposto quattro motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 186/34/12 del 24.5.2012 con la quale la commissione tributaria regionale, a conferma della prima decisione, ha ritenuto illegittimo l’avviso di liquidazione per recupero di imposta di registro ed ipocatastale notificato a Fingra srl e ad altri contraenti; ciò in sede di revoca dell'agevolazione (piccola proprietà contadina) fatta valere dalle parti nel trasferimento di un terreno in Catania (asserita- mente non ricadente in zona agricola o equiparata).

Hanno resistito con unico controricorso i contribuenti intimati. § 2. Con istanza 4 giugno 2019 la Fingra srl ha chiesto la sospensione del processo fino al 31 dicembre 2020 ex articolo 6, comma 10, decre- to legge 119 del 2018 convertito nella legge 136 del 2018, allegando la domanda di definizione agevolata della controversia tributaria penden- te con integrale versamento di quanto dovuto a questo titolo. La ricorrente Agenzia delle entrate, con istanza 22.9.2021 ha chiesto la dichiarazione di estinzione del giudizio a spese compensate, dando atto dell’avvenuta regolare definizione.

§ 3. Il d.l. n. 119 del 2018, art. 6, per quel che qui rileva, dispone che: - «Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contri- buente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avva- lere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la con- troversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020.» (comma 10); - «l'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali.

Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. …» (comma 12); - «In mancanza di istanza di tratta- 2 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 17076/2013 Numero sezionale 5448/2021 zione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il Numero di raccolta generale 27869/2021Data pubblicazione 12/10/2021 processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente.

L'impugna- zione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la contro- versia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.» (comma 13). Poiché qui risulta, da un lato, che il contribuente ha eseguito il ver- samento dovuto e, dall’altro, che non è stata presentata la menzionata istanza di trattazione (avendo anzi l’agenzia delle entrate chiesto essa stessa la pronuncia estintiva), la causa estintiva correlata all’accesso alla definizione agevolata deve ritenersi perfezionata.

Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate (art. 6, c. 13, ult. Prop., cit.). PQM La Corte - V.to l’art.6 d.l. 119/18 conv. c.m. in l. 136/18; - Dichiara estinto il processo; - Compensa le spese. Così deciso nella camera di consiglio della quinta sezione civile tenu- tasi, con modalità da remoto, in data 6 ottobre 2021. Il Presidente Domenico Chindemi 3 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a :

C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A