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Ordinanza — n. 27809/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 27809/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27809/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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2 ORDINANZA sul ricorso 18259/2012 proposto da: GEVI TOURIST Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via Costantino Corvisieri 54 presso lo studio dell'avvocato Caroli Chiara, rappresentata e difesa dall'avvocato Maggi Roberto e Rinaldi Giuseppe -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via Dei Portoghesi 12, presso l’ Avvocatura Generale Dello Stato che la rappresenta e difende -controricorrente - F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a :

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 27809/2021 — snciv · Corte di Cassazione: Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società affidandosi a due motivi. Ha resistito con controricorso l’Agenzia. Successivamente la società ha depositato domanda di definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 comma 10 del DL 119/2018 con quietanza versamento della prima rata. Nulla ha rilevato l’Agenzia delle entrate. Rilevato che ai sensi del comma 12 dell’art 6 del DL 119/2'018. “L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali” e che l’Agenzia nulla ha opposto il giudizio deve dichiararsi estinto per cessata materia del contendere.

Parole chiave

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dichiarazione fiscale tardiva differimento dell'imposizione accoglimento parziale del contribuente notifica tardiva dei difetti sospensione della riscossione fiscale arretrati d'imposta
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Testo completo

2 ORDINANZA sul ricorso 18259/2012 proposto da: GEVI TOURIST Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via Costantino Corvisieri 54 presso lo studio dell'avvocato Caroli Chiara, rappresentata e difesa dall'avvocato Maggi Roberto e Rinaldi Giuseppe -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via Dei Portoghesi 12, presso l’ Avvocatura Generale Dello Stato che la rappresenta e difende -controricorrente - F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 18259/2012 Numero sezionale 5211/2021 Numero di raccolta generale 27809/2021 Data pubblicazione 12/10/2021 avverso la sentenza n. 31/2012 della COMM.TRIB.REG.PUGLIA SEZ.DIST. di TARANTO, depositata il 22/02/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/09/2021 dal consigliere dott.

RUSSO RITA RILEVATO CHE 1.-. La società contribuente ha impugnato l’avviso notificato il 28 dicembre 2004 relativo al recupero del credito d'imposta per investimenti nelle aree svantaggiate relativo agli anni 2001 e 2002. Il ricorso della contribuente è stato accolto in primo grado. L’Agenzia delle entrate ha proposto appello che è stato accolto dalla Commissione regionale della Puglia con sentenza depositata in data 22.2.2012.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società affidandosi a due motivi. Ha resistito con controricorso l’Agenzia. Successivamente la società ha depositato domanda di definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 comma 10 del DL 119/2018 con quietanza versamento della prima rata. Nulla ha rilevato l’Agenzia delle entrate. Rilevato che ai sensi del comma 12 dell’art 6 del DL 119/2'018. “L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali” e che l’Agenzia nulla ha opposto il giudizio deve dichiararsi estinto per cessata materia del contendere.

Le spese del processo estinto sono compensate tra le parti. F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 18259/2012 Numero sezionale 5211/2021 Numero di raccolta generale 27809/2021 Data pubblicazione 12/10/2021

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Compensa le spese. Roma camera di consiglio da remoto del 23 settembre 2021 IL PRESIDENTE Domenico Chindemi F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2