Cassation court dismisses tax appeal as the underlying dispute was already settled by a co-obligated party under special litigation rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the tax authority's appeal against a regional tribunal ruling that declared a tax rectification notice illegal. The taxpayer argued for a simplified settlement procedure, but the court found the underlying dispute had already been resolved by a co-obligated party, Marittima Vastese srl, through payment of amounts due. Consequently, the court declared the litigation extinguished by compensation of claims and expenses, rendering the cassation appeal unnecessary.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 of D.L. 119/2018 converted by Law 136/2018; When a tax dispute involving a co-obligated party in solidum is settled by that party, the entire litigation is extinguished by compensation of claims, and any subsequent appeal by the tax authority is inadmissible.
Parole chiave
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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24018-2016 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; 2021 - ricorrente- 4844 contro FRITTELLI MARITIME GROUP SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. DENZA 20, presso lo studio dell'avvocato LAURA ROSA, rappresentata e difesa dagli avvocati VALERIA D'ILIO e LORENZO DEL FEDERICO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 585/2016 della COMM.TRIB.REG.ABRUZZO SEZ.DIST. di PESCARA, depositata il 14/06/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/07/2021 dal Consigliere Dott.
GIACOMO MARIA STALLA; z7 Rilevato che: § 1. L'agenzia delle Entrate ha proposto un motivo di ricorso per la cassazione della sentenza n. 585/VII/16 del 14.6.16 con la quale la commissione tributaria regionale dell'Abruzzo, in riforma della prima decisione, ha ritenuto illegittimo un avviso di rettifica e liquidazione per imposta di registro notificato alla Frittelli Maritime Group spa; avviso emesso in relazione ad un atto 2.7.2013 di cessione di quote sociali con collegata fusione per incorporazione, dall'amministrazione riqualificato, ex art.20 d.P.R. 131/86, in termini di unitaria cessione di azienda.
Ha resistito con controricorso la società contribuente. § 2. Con istanza 11.11.2020 quest'ultima ha dichiarato di volersi avvalere della definizione agevolata della lite tributaria pendente ex art.6 di 119/18 conv.in I. 136/18; ciò in ragione dell'avvenuta definizione agevolata già conseguita, sullo stesso avviso di rettifica e liquidazione, dalla co-obbligata in solido Marittima Vastese srl. Questa Corte, con ordinanza 14 dicembre 2020, disponeva conseguentemente il rinvio della causa a nuovo ruolo. In data 9 febbraio 2021 l'agenzia delle entrate confermava l'intervenuta regolare definizione della medesima controversia, ex articolo 6 decreto legge citato, da parte della suddetta società co-obbligata in solido, come da comunicazione interna 8 febbraio 2021 della Direzione Provinciale di Chieti della medesima Agenzia delle Entrate, con conseguente richiesta di cessnione della materia del contendere.
L'avvenuta definizione dalla litor ex rt.6 co: 6A, d,1 119/18 conv.in I. 136/18, mediante la presentazione della domanda ed il pagamento sieglt importi dovuti (nella specie, da parte del coobbligato in solido) determina l'estinzione del giudizio a spese compensate, così come richiesto da entrambe le parti. PQM la Corte V.to l'art.6 d.l. 119/18 conv. c.m. in I. 136/18; Dichiara estinto il processo; Compensa le spese.Ric.n.24018/16 rg. - Adunanza in cam.cons. del 15 luglio 2021 Così deciso nella camera di consiglio della quinta sezione civile riunitasi con modalità da remoto in data 15 luglio 2021. " Il Presidente enico Chi emi .y:FrAro CANCELLERIA i 2 OTT. 2C21 CA :RE