Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 27676/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal dismissal due to improper service and lack of standing, remanding for retrial.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27676/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation partially allowed Equitalia Sud's appeal against a tax tribunal decision that had dismissed the taxpayer's appeal. The court found the first two grounds valid because the taxpayer's appeal was improperly served at the tax collector's office rather than the appointed lawyer, rendering it void and the first-instance judgment legally ineffective. Conversely, the court rejected the third ground regarding the admissibility of challenging unpaid tax notices, ruling that the taxpayer's knowledge of the debt through role extracts did not bar their challenge to the underlying notices. Consequently, the original tax tribunal judgment was quashed and the case remanded to a newly composed regional tax commission for a retrial.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 330 c.p.c.; Art. 53 d.lgs. 546/92; In tax proceedings, service of an appeal directly to the tax collector's office instead of the constituted lawyer renders the appeal void, necessitating a retrial; however, a taxpayer's knowledge of unpaid tax notices via role extracts does not preclude challenging the underlying non-notified notices.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax appeal service void appeal nullity tax collector office standing taxpayer role extracts admissibility quashing judgment remand retrial pubblicità dell'appalto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 330, comma 1, c.p.c.
del 15 luglio 2021 dell'atto di appello, eseguita in violazione dell'art. 330, comma 1, c.p.c., alla parte personalmente e non presso il procuratore costituito nel giudizio di primo grado, è affetta da nullità, sicché ove il giudice del gravame non ne disponga la rinnovazione ex art.
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod.proc.civ.
Art. 53 d.lgs. 546/92
Art. 19 d.lgs. 546/92
articoli 53 d.lgs. 546/92
art. 291 c.p
articolo 19 d.lgs. 546/92
§ 4.1 Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione dell'articolo 19 d.lgs. 546/92, per non avere la Commissione Tributaria Regionale dichiarato l'inammissibilità del ricorso originario perché proposto contro estratti di ruolo e, dunque, contro atti non autonomamente impugnabili.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. U, Sentenza n. 19704 del 02/10/2015
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4228-2015 proposto da: EQUITALIA SUD SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ADOLFO GANDIGLIO 27, presso lo studio dell'avvocato EMIDIO PERRECA, rappresentata e difesa dall'avvocato GENNARO DI MAGGIO; 2021 - ricorrente - 4841 contro VICAS SRL, COMUNE ACERRA; - intimati - avverso la sentenza n. 6401/2014 della COMM.TRIB.REG.CAMPANIA, depositata il 25/06/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/07/2021 dal Consigliere Dott.

GIACOMO MARIA STALLA; Rilevato che: § 1. Equitalia Sud spa propone tre motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 6401/48/14 del 25.6.14 con la quale la commissione tributaria regionale della Campania, in riforma della prima decisione, ha annullato le cartelle di pagamento di cui ad estratti di ruolo emessi, per conto del Comune di Acerra, nei confronti della Vicas srl per imposta di pubblicità 2003-2005. La commissione tributaria regionale, in particolare, ha rilevato che: erroneamente il primo giudice aveva dichiarato inammissibile il ricorso della società in quanto notificato a mezzo di agenzia postale privata, dal momento che questa modalità di notificazione comportava non l'inesistenza giuridica ma la nullità della notificazione, con conseguente sua sanatoria per raggiungimento dello scopo, nella specie realizzatosi con la regolare costituzione di Equitalia nel primo grado di giudizio; - fondata era l'eccezione di carenza di legittimazione passiva opposta dalla Vicas srl, in quanto società diversa da quella (Vicap srl) di gestione della pubblicità tassata; le cartelle opposte (di cui la società aveva avuto conoscenza tramite rilascio di estratto di ruolo) erano comunque da annullare perché mai notificate alla società opponente, nè mai precedute da regolari avvisi di accertamento, con conseguente emissione di un ruolo giuridicamente inesistente perché non preceduto da alcun atto impositivo.

Nessuna attività difensiva è stata posta in essere in questa sede dalle parti intimate Vicas srl e Comune di Acerra (presso la concessionaria Inpa). § 2.1 Con il primo motivo di ricorso si lamenta - ex art.360, co. 1^ nn.3 e 4, cod.proc.civ. - violazione e falsa applicazione degli articoli 53 d.lgs. 546/92 e 330 cod.proc.civ., per non avere la Commissione Tributaria Regionale rilevato la inammissibilità dell'appello della società contribuente perché notificato direttamente presso la sede dell'agente della riscossione (rimasto contumace nel grado) e non presso lo studio del difensore domiciliatario dottor Paolo Parisi.

§ 2.2 II motivo è fondato in applicazione del principio, esattamente in termini, secondo cui: "in tema di processo tributario, la notificazione Ric.n.4228/15 rg. — Adunanza in cam.cons. del 15 luglio 2021 dell'atto di appello, eseguita in violazione dell'art. 330, comma 1, c.p.c., alla parte personalmente e non presso il procuratore costituito nel giudizio di primo grado, è affetta da nullità, sicché ove il giudice del gravame non ne disponga la rinnovazione ex art. 291 c.p.c., la Corte di Cassazione, nel dichiarare tale vizio, deve annullare con rinvio la decisione affinché venga ripristinata la regolarità del contraddittorio" (Cass.n. 18104/18, v anche Cass.nn.14549/18 e 8426/17).

La causa di invalidità della notificazione dell'atto di appello (qui direttamente notificato alla sede di Equitalia Sud in Napoli, Via Roberto Bracco 20) non trovava sanatoria alcuna, dal momento che l'agente per la riscossione rimase contumace nel grado, con la conseguenza della effettiva necessità della sua rinnovazione presso il difensore domiciliatario. § 3.1 Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione degli articoli 2699 codice civile e 137 seguenti cod.proc.civ.. Per non avere la Commissione Tributaria Regionale rilevato l'inammissibilità dell'atto di appello perché notificato a mezzo di posta privata, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale.

§ 3.2 Anche questo motivo è parzialmente fondato nell'osservanza di quanto stabilito da Cass.SSUU nn.299 e 300/20, secondo cui: "in tema di notificazioni di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall'operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della suddetta direttiva ed il regime introdotto dalla I. n. 124 del 2017.

La sanatoria della detta nullità per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte, non rileva però ai fini della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all'operatore, dovuta all'assenza di poteri certificativi dell'operatore, perché sprovvisto di titolo abilitativo".Ric.n.4228/15 rg. - Adunanza in cam.cons. del 15 luglio 2021 Nella specie, l'appello venne notificato (2013) da agenzia postale privata entro l'arco temporale indicato (2011-2017); diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, tuttavia, nella specie non si verificava, secondo l'insegnamento su riportato, una causa di radicale inesistenza della notificazione con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensì una causa di nullità comportante, anche sotto questo profilo, la necessità di sua rinnovazione.

§ 4.1 Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione dell'articolo 19 d.lgs. 546/92, per non avere la Commissione Tributaria Regionale dichiarato l'inammissibilità del ricorso originario perché proposto contro estratti di ruolo e, dunque, contro atti non autonomamente impugnabili. Inoltre gli estratti di ruolo in questione erano stati dedotti in cartelle comprovatamente notificate (come da documentazione allegata in primo grado) e non opposte a tempo debito. § 4.2 II motivo è infondato, essendosi sul punto stabilito che "il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica - sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione; a ciò non osta l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione"(Cass., Sez.

U, Sentenza n. 19704 del 02/10/2015). Nel caso di specie, la società opponente aveva appunto contestato che le cartelle in questione le fossero mai state notificate (così da rendersi tempestivamente impugnabili), tanto che di esse era asseritamente venuta a conoscenza solo per effetto del rilascio esattoriale degli estratti di ruolo.Ric.n.4228/15 rg. - Adunanza in cam.cons. del 15 luglio 2021 Ne conseguiva l'ammissibile impugnazione di questi ultimi, ferma restando la necessità dell'accertamento fattuale, da parte del giudice del merito, della effettiva insussistenza della previa regolare notificazione delle cartelle.

In definitiva, il ricorso deve trovare accoglimento - nel senso indicato - quanto ai primi due motivi, con rigetto del terzo. Ne segue la cassazione della sentenza ed il rinvio alla commissione tributaria regionale della Campania la quale, in diversa composizione, provvederà, come detto, a sanare il contraddittorio ed a rinnovare il giudizio di appello; il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte - accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, respinto il terzo; - cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale della Campania in diversa composizione. Così deciso nella camera di consiglio della quinta sezione civile, riunitasi con modalità da re sto in data 15 luglio 2021. Il Presi