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Ordinanza — n. 27661/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses taxpayer's appeal on collection notice but allows collection agency's appeal regarding service of process.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27661/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the taxpayer's appeal regarding the collection agency's service of process while allowing the agency's appeal against the regional commission's rejection. The taxpayer argued the notice was not properly served, but the court found the delivery to a relative at the residence sufficient under civil procedure law. Consequently, the regional commission's decision rejecting the agency's appeal was overturned, and the case was remanded for a new hearing.

Regesto Legislator

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Art. 139 cod. proc. civ.; The presumption of service to a family member is valid upon delivery at the recipient's residence, requiring only a familial bond without proof of cohabitation.

Parole chiave

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service of process family member delivery presumption of receipt tax collection notice civil procedure code remand for retrial legitimate standing notificazione viziata

Disposizioni normative citate

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Art. 139 cod. proc. civ.
La Commissione tributaria provinciale adita accolse il ricorso, ritenendo che la relata di notifica della cartella di pagamento non attestasse che l'atto fosse stato consegnato, a norma dell'art. 139 cod. proc. civ., a una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda.
art. 139 cod. proc. civ
La Commissione tributaria provinciale adita accolse il ricorso, ritenendo che la relata di notifica della cartella di pagamento non attestasse che l'atto fosse stato consegnato, a norma dell'art. 139 cod. proc. civ., a una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda.

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. 1, 5/09/1997, n. 8597
civ., risultando piuttosto sufficiente l'esistenza di un vincolo (di parentela o di affinità) tale da giustificare la presunzione che la «persona di famiglia» consegnerà l'atto al destinatario (Cass., sez. 1, 5/09/1997, n. 8597;
Cass., sez. 1, 7/02/2000, n. 1331
Cass., sez. 1, 7/02/2000, n. 1331; Cass., sez.
Cass., sez. 5, 24/01/2007, n. 1550
1331; Cass., sez. 5, 24/01/2007, n. 1550), restando in ogni caso a carico di chi assume di non avere ricevuto l'atto l'onere di dimostrare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27950/16 R.G. proposto da: RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. (già Serit Sicilia s.p.a.), in persona del legale rappresentante, giusta procura rilasciata in calce al ricorso, dall'avv. Alberto Cutaía, con domicilio eletto in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione - ricorrente - (A24- contro RIZZO GIUSEPPE 20Zji-Ì - intimato - e AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 - contro ricorrente - nonché contro MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - intimato - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 1386/30/16 depositata in data 12 aprile 2016 udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 luglio 2021 dal Consigliere dott.ssa Pasqualina Anna Piera Condello Rilevato che:

1. Giuseppe Rizzo impugnò l'intimazione notificatagli dalla Serit Sicilia s.p.a. sulla scorta del mancato pagamento degli importi portati dalla cartella di pagamento n. 296 2008 005 2850549/000, emessa per il recupero di I.V.A., Irap e Irpef in relazione agli anni 2001, 2002, 2003 e 2004, deducendo la decadenza dai termini di riscossione e l'omessa notifica della cartella esattoriale.

2. La Commissione tributaria provinciale adita accolse il ricorso, ritenendo che la relata di notifica della cartella di pagamento non attestasse che l'atto fosse stato consegnato, a norma dell'art. 139 cod. proc. civ., a una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda.

3. La sentenza venne appellata sia dalla Serit Sicilia s.p.a., che osservò che la notifica della cartella era stata effettuata in data 4 dicembre 2008 presso la casa di abitazione del contribuente, a mani di Marianna Corsello, qualificatasi come «zia», non avendo l'incaricato alla notificazione rinvenuto il contribuente nel luogo di residenza, sia dall'Agenzia delle entrate, che eccepì che il difetto di notifica della cartella atteneva esclusivamente all'attività del concessionario della riscossione, con la conseguenza che l'Amministrazione finanziaria non era legittimata passiva in relazione alla domanda proposta dal contribuente con l'originario ricorso.

La Commissione tributaria regionale dichiarò il difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle entrate e rigettò l'appello del Concessionario. Rilevò, in particolare, che in tema di notificazioni, ai sensi dell'art. 139, secondo comma, cod. proc. civ., ai fini dell'operatività della presunzione di consegna, per «persona di famiglia» poteva intendersi soltanto chi fosse stato rinvenuto dal notificatore nell'abitazione (o nell'ufficio) del destinatario dell'atto, circostanza questa che non si evinceva dalla relazione di notifica prodotta in giudizio; il messo notificatore si era infatti limitato ad attestare di avere notificato l'atto in via Patinella n. 20, presso l'indirizzo anagrafico di Rizzo Giuseppe, a Marianna Corsello, qualificatasi zia, ma non aveva specificato se, in quel momento, la consegnataria fosse all'interno dell'abitazione del Rizzo o si trovasse piuttosto «lungo la via Patinella».

Aggiunse che la Corsello non risultava convivente con il Rizzo, per cui non poteva operare la «presunzione circa il buon esito della notifica», e che poteva considerarsi «persona di famiglia» solo chi fosse legato al notificatario da un vincolo formale di familiarità o affinità.

4. Contro la decisione d'appello ha proposto ricorso per cassazione Riscossione Sicilia s.p.a. (già Serit Sicilia s.p.a.), con un unico motivo. Giuseppe Rizzo ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ritualmente intimati, non hanno svolto attività difensiva in questa sede. L'Agenzia delle entrate ha depositato controricorso. In prossimità dell'adunanza camerale, la ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1. cod. proc. civ. Considerato che:

1. Preliminarmente, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso in riferimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze, posto che, come questa Corte ha in più occasioni precisato, in tema di contenzioso tributario, a seguito del trasferimento alle agenzie fiscali, da parte dell'art. 57, comma 1, del d.lgs. n. 300 del 1999, di tutti i «rapporti giuridici», i «poteri» e le «competenze» facenti capo al Ministero dell'Economia e delle Finanze, a partire dal primo gennaio 2001 (giorno di inizio di operatività delle Agenzie fiscali in forza dell'art. 1 del d.m. 28 dicembre 2000), unico soggetto passivamente legittimato è l'Agenzia delle Entrate, ente dotato di autonoma e distinta soggettività impositiva, nonché di legittimazione sostanziale e processuale (Cass., sez. 5, 28/01/2015, n. 1550; Cass., sez. 5, 23/01/2020, n. 1462).

2. Con l'unico motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 139 cod. proc. civ., sottolineando che la citata disposizione normativa stabilisce una presunzione di ricezione dell'atto fondata sul rapporto diretto che il luogo in cui avviene la consegna e la persona che materialmente riceve l'atto hanno con il destinatario.Lamenta che la C.T.R. ha erroneamente ritenuto inoperante la presunzione, sebbene risultasse dalla relata che la notificazione era stata effettuata presso la via Patinella n. 20 (abitazione di residenza del Rizzo), con consegna, in assenza del destinatario, in busta sigillata, a Marianna Corsello, qualificatasi zia, stante la irrilevanza della questione della convivenza ai fini della presunzione di cui si discute.

3. Preliminarmente deve darsi atto che la ricorrente contesta solo la statuizione della sentenza che la vede soccombente in relazione alla questione della regolarità della notifica della cartella di pagamento, ma non in relazione alla statuizione concernente l'accertato difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle entrate in ordine a procedure che afferiscono esclusivamente all'attività di riscossione.

4. Nel merito, la censura è fondata. 4.1. Secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, qualora la notifica della cartella di pagamento abbia avuto luogo ai sensi dell'art. 139, secondo comma, cod. proc. civ., l'obbligo, posto a carico del messo finanziario, di ricercare il destinatario presso il luogo indicato nell'atto da notificare come sua residenza o sede del suo ufficio fa presumere che la notifica sia stata effettuata proprio in detto luogo, la cui mancata o incompleta indicazione nella relata di notifica non ne determina di per sé la nullità, che può derivare soltanto dall'esecuzione della notifica in luogo diverso da quello indicato dalla legge, sempre che tale prova venga fornita dall'interessato al fine di superare la presunzione di cui sopra (Cass., sez. 5, 29/09/2005, n. 19079;

Cass., sez. 1, 13/03/1997, n. 6951). 4.2. E' da rilevare che, nel caso di specie, nella relata di notifica, prodotta unitamente al ricorso per cassazione in ossequio al principio di autosufficienza, tale indicazione non è stata omessa, risultando anzi indicato l'indirizzo, comprensivo del numero civico, il che fa ritenere che la consegna dell'atto sia avvenuta presso il luogo di abitazione del contribuente, e non lungo la pubblica via, come affermato dai giudici regionali. Neanche risulta fornita la prova dell'effettuazione della notificazione in un luogo diverso da quelli indicati dalla legge, ossia in un luogo diverso dall'abitazione del destinatario, poiché non si evince dalla relata di notifica che la persona che ha ritirato il plico abbia dichiarato che non si trattava della abitazione del Rizzo. 4.3.

Peraltro, escluso, per le ragioni sopra indicate, che la notificazione sia avvenuta in luogo diverso dall'abitazione del destinatario, è anche irrilevante accertare se la persona che ha curato il ritiro del plico fosse convivente con il notificatario, posto che, secondo l'indirizzo univoco di questa Corte, al quale questo Collegio intende dare continuità, non ravvisandosi valide ragioni per discostarsene, la notificazione mediante consegna a persona di famiglia non postula necessariamente né il solo rapporto di parentela - al quale è equiparato quello di affinità - né l'ulteriore requisito della convivenza, non espressamente menzionato dall'art. 139 cod. proc. civ., risultando piuttosto sufficiente l'esistenza di un vincolo (di parentela o di affinità) tale da giustificare la presunzione che la «persona di famiglia» consegnerà l'atto al destinatario (Cass., sez. 1, 5/09/1997, n. 8597;

Cass., sez. 1, 7/02/2000, n. 1331; Cass., sez. 5, 24/01/2007, n. 1550), restando in ogni caso a carico di chi assume di non avere ricevuto l'atto l'onere di dimostrare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria. 4.4. La decisione gravata si è chiaramente discostata dai principi su esposti, sia perché ha ritenuto non provato, in assenza di prova contraria, non fornita dal Rizzo, che la consegnataria al momento della notifica si trovasse all'interno dell'abitazione di quest'ultimo, sia perché ha affermato che, non essendo la Corsello convivente con il Rizzo, non potesse operare la presunzione derivante dal richiamato art. 139, secondo comma, cod. proc. civ.

Del tutto inconferente risulta, infine, il richiamo effettuato dalla Commissione tributaria regionale alla sentenza n. 7830 del 2015 resa da questa Corte, che riguarda la diversa ipotesi di consegna dell'atto alla madre del destinatario, non già presso l'abitazione del destinatario, ma presso l'abitazione della madre.

5. Conclusivamente, in accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata limitatamente alla statuizione con cui si rigetta l'appello di Riscossione Sicilia s.p.a, con rinvio alla competente Commissione tributaria regionale che, uniformandosi ai principi sopra esposti, dovrà procedere al riesame, nonché alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

dichiara l'inammissibilità del ricorso proposto nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Accoglie il ricorso proposto nei confronti di Rizzo Giuseppe; cassa la sentenza impugnata limitatamente al capo con cui si rigetta l'appello proposto da Riscossione Sicilia s.p.a. e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità Così deciso i