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Ordinanza — n. 27653/2021 — snciv Generato dall'IA

Tax appeal dismissed as inadmissible due to client's subsequent acceptance of simplified settlement agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27653/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the tax appeal inadmissible because the taxpayer's lawyer submitted a memorandum indicating adherence to a simplified settlement agreement. Although this declaration did not formally extinguish the proceedings, it created a subsequent lack of interest in continuing the litigation. The Court ruled that legal interest must persist until a final decision, and its absence rendered the appeal invalid.

Regesto Legislator

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Art. 103 c.p.c.; Art. 104 c.p.c.: When a party's representative declares adherence to a simplified settlement, the subsequent lack of interest renders the appeal inadmissible despite the formal non-extinction of the process.

Parole chiave

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tax appeal simplified settlement lack of interest inadmissible appeal procedural extinction sgravio fiscale successivo differimento dell'imposizione inoltro della dichiarazione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 103 c.p.c.
Art. 104 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. L., n. 25625 del 12/11/2020
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18323/2015 R.G. proposto da Sig. Gianni Federico, con gli avvocati Ivo e Fabio Basili, nel domicilio eletto presso il loro studio in Roma, alla via Cola di Rienzo, n. 28 - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; - contro ricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale per il Lazio - Roma, n. 80/04/15, pronunciata il 28 ottobre 2014 e depositata il 14 gennaio 2015, non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 giugno 2021 dal C"' Marcello M. Fracanzani; RILEVATO 1. Con memoria depositata in prossimità dell'udienza, il patrono di parte contribuente dichiara di aver aderito alla definizione agevolata della controversia.

2. La dichiarazione di cessazione della materia del contendere da parte del difensore in memoria, pur inidonea a determinare l'estinzione del processo, comporta la sopravvenuta inammissibilità del ricorso, atteso che l'interesse posto a suo fondamento deve sussistere fino alla decisione della causa (Cass. Sez. L., n. 25625 del 12/11/2020, Rv. 659543 - 01). PQM La Corte dichiara il ricorso inammissibile la sopravvenuta carenza di interesse. Spese compensate. Così deciso in Roma, il 10/