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Ordinanza — n. 27642/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court declares tax appeal extinguished due to voluntary withdrawal for simplified tax definition procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27642/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax appeal filed by Appalti Generali Srl and its shareholders extinguished. The taxpayers voluntarily withdrew the lawsuit to adopt the simplified tax definition procedure under Article 6 of D.L. 193/2016. The court ruled that such withdrawal is merely declarative and effective without requiring the opposing party's acceptance.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 6 D.L. 193/2016: A voluntary withdrawal from a cassation appeal is effective upon notification to the opposing party or their lawyer, producing procedural effects without the need for their acceptance.

Parole chiave

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voluntary withdrawal appeal simplified tax definition extinguishment proceedings notification requirement tax administrative litigation appaltatore generale contributi di urbanizzazione contributo alle spese d'amministrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
La rinuncia al ricorso per cassazione ha carattere meramente recettizio, in quanto ai sensi dell'art. 390 cod.
Art. 6 D.L. 193/2016
Con memoria del 25.2.2021 i contribuenti hanno dichiarato di rinunciare al ricorso per adesione alla definizione agevolata ai sensi dell'art. 6 del DL 193/2016; la rinuncia è stata notificata all'Agenzia delle Entrate.
art. 390 cod. proc. civ
La rinuncia al ricorso per cassazione ha carattere meramente recettizio, in quanto ai sensi dell'art. 390 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2010, n. 3876
Cass. 31 gennaio 2013, n. 2259
RGN 14799/15 3876; Cass. 31 gennaio 2013, n. 2259), mentre non richiede l'accettazione della controparte per essere produttiva di effetti processuali (Cass.
Cass. 23 dicembre 2005, n. 28675
2259), mentre non richiede l'accettazione della controparte per essere produttiva di effetti processuali (Cass. 23 dicembre 2005, n. 28675; Cass.
Cass. 15 ottobre 2009, n. 21894
28675; Cass. 15 ottobre 2009, n. 21894; Cass.
Cass. 5 maggio 2011, n. 9857
21894; Cass. 5 maggio 2011, n. 9857; Cass.
Cass. 26 febbraio 2015, n. 3971
9857; Cass. 26 febbraio 2015, n. 3971).
Cass. sez. 6, ord. 3 ottobre 2018, n. 24083
Cass. sez. 6, ord. 3 ottobre 2018, n. 24083).
Cass. sez. 6-5, ord. 7 giugno 2018, n. 14782
Non ricorrono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (cfr., tra le altre, Cass. sez. 6-5, ord. 7 giugno 2018, n. 14782).
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Testo completo

e Ordinanza sul ricorso iscritto al n. 14799/2015 R.G. proposto da Appalti Generali srl in persona del legale rappresentante, nonché i soci Pancione Michelangelo e Pancione Annibale rappresentati e difesi dall'avv. VAchille B . • all'avnM Gianfranco Porreca , elettivamente domiciliati in Roma, via Federico Cesi, n.72 presso lo e i 2,/,. 6,.,-,v-tat9kote.., studio idangi"rpef procura speciale a margine del ricorso. - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n.12 è domiciliata.

RG N 14799/15 - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n.9655/9/14, depositata il 7.11.2014. Udita la relazione svolta alla udienza camerale del 9.3.2021 dal Consigliere Rosaria Maria Castorina. Ritenuto in fatto e in diritto Con sentenza n.9655/9/14, depositata il 7.11.2014, la Commissione Tributaria Regionale della Campania rigettava gli appelli riuniti proposti da Appalti Generali srl con oggetto sociale "altri lavori di costruzione" e dai soci Pancione Michelangelo e Annibale nei confronti dell'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria provinciale di Avellino che aveva parzialmente accolto il ricorso dei contribuenti avverso un avviso di accertamento con il quale l'ufficio aveva adoperato una rettifica analitico - induttivo del reddito dichiarato assumendo una condizione di antieconomicità della gestione.

Avverso la pronuncia la società contribuente e i soci hanno proposto ricorso, affidando il loro mezzo a tre motivi. L'Agenzia delle entrate si è costituita depositando controricorso. Con memoria del 25.2.2021 i contribuenti hanno dichiarato di rinunciare al ricorso per adesione alla definizione agevolata ai sensi dell'art. 6 del DL 193/2016; la rinuncia è stata notificata all'Agenzia delle Entrate. Il giudizio deve essere dichiarato estinto. La rinuncia al ricorso per cassazione ha carattere meramente recettizio, in quanto ai sensi dell'art. 390 cod. proc. civ. esige che essa sia notificata alle parti costituite o comunicata ai loro avvocati che vi appongono il visto (cfr.

Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2010, n. RGN 14799/15 3876; Cass. 31 gennaio 2013, n. 2259), mentre non richiede l'accettazione della controparte per essere produttiva di effetti processuali (Cass. 23 dicembre 2005, n. 28675; Cass. 15 ottobre 2009, n. 21894; Cass. 5 maggio 2011, n. 9857; Cass. 26 febbraio 2015, n. 3971). Nulla va statuito in ordine alle spese, in ragione del fatto che il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente (cfr. Cass. sez. 6, ord. 3 ottobre 2018, n. 24083). Non ricorrono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (cfr., tra le altre, Cass. sez. 6-5, ord. 7 giugno 2018, n. 14782).

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Così deciso nella Camera di consiglio del 9.3.2021 Il Presidente Angelir Maria Pe