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Ordinanza — n. 27631/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal due to procedural extinction caused by the introduction of a simplified settlement agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27631/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the tax litigation extinguished because the taxpayer submitted documentation proving the introduction of a simplified settlement agreement. The taxpayer argued for the application of the simplified procedure, while the opposing party contested the procedural status. The court ruled that the lack of a new instance filed by the interested party before the statutory deadline resulted in the automatic termination of the proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 6 D.L. n. 119/2018; Art. 11, comma 10, quarto periodo, d.l. n. 50 del 2017: The tax proceeding is extinguished in the absence of a request for simplified treatment filed by the interested party before December 31, 2018.

Parole chiave

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tax litigation extinction simplified settlement agreement procedural deadline tax appeal dismissal simplified tax procedure procedura giudiziaria tributaria arretrati d'imposta sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 6 D.L. n. 119/2018
la contribuente ha depositato documentazione attestante l’intervenuta definizione agevolata ex art. 6 del D.L.
Art. 11, comma 10, quarto periodo, d.l. n. 50 del 2017
ne deriva che, in conformità al disposto di cui all'art. 11, comma 10, quarto periodo, d.l.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 7840-2013 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis - ricorrente– contro GARAGE CENTRALE DI DONIS PIETRO & C. S.a.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato CLAUDIO PELLICCIARI, che la rappresenta e difende assieme all’Avvocato ALESSANDRO TOMASSINI giusta procura F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 7840/2013 Numero sezionale 5458/2021 Numero di raccolta generale 27631/2021 Data pubblicazione 11/10/2021 speciale estesa in calce al controricorso - controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza n. 1/24/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del PIEMONTE, depositata il 27/1/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 6/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE l’Agenzia delle entrate propone ricorso per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte aveva accolto l’appello di Garage Centrale Di Donis Pietro & C.

S.a.S., avverso la sentenza n. 38/1/2010 della Commissione Tributaria Momento Medico S.r.L. avverso avviso di accertamento IVA IRPEF 2003; la contribuente resiste con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato, depositando, da ultimo, richiesta di sospensione del giudizio per definizione agevolata delle controversie tributarie CONSIDERATO CHE 1.1. la contribuente ha depositato documentazione attestante l’intervenuta definizione agevolata ex art. 6 del D.L. n. 119/2018; 1.2. nel giudizio non è stata, dunque, presentata alcuna nuova istanza di trattazione; 1.3. ne deriva che, in conformità al disposto di cui all'art. 11, comma 10, quarto periodo, d.l. n. 50 del 2017 (a norma del quale «il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che ne ha interesse»), va dichiarata l'estinzione del giudizio con spese compensate

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio; compensa le spese di lite. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 6.10.2021. Il Presidente (Domenico Chindemi) 2 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # :