Italian court allows civil judgment facts to be used in tax proceedings without prior criminal prosecution.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the first appeal ground regarding the necessity of prior criminal prosecution for civil facts. The appellate court incorrectly focused on the civil origin of the judgment rather than verifying if the facts constituted a crime. Consequently, the second ground was accepted, leading to the cassation of the lower decision and remittal to the regional tax commission for a new hearing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 12, para. 1, lett. a) and Art. 12, para. 1, lett. b) of the Code of Criminal Procedure; A fact relevant to a civil judgment may be considered in tax proceedings without prior criminal prosecution or transmission of files to the public prosecutor, provided the facts are objectively criminal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
i un giudizio penale o che si tratti di fattispecie che abbiano dato origine in concreto ad un procedimento penale. Conseguentemente, si è ritenuto che il fatto può essere apprezzato anche nell’ambito di una sentenza di condanna emessa in esito a un giudizio civile, senza che siano, in tal caso, necessarie l’imputazione in sede penale o la contestuale trasmissione degli atti alla procura della Repubblica per l’esercizio della relativa azione (Cass., n. 5952/2007; Cass., n. 24096/ 2014; Cass. n. 1296/2020; Cass.12931/2021) Il giudice d’appello, invece di verificare se il fatto addebitato fosse configurabile anche astrattamente come reato, ha dato rilievo al dato formale e cioè che la condanna discende da una sentenza civile, così facendo cattiva applicazione dei principi sopra esposti.
Ne consegue in accoglimento del secondo motivo di ricorso, rigettato il primo, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione per un nuovo esame per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 9 settembre 2021 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Rita Russo Domenico Chindemi F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 F i r m a t o D a : R U S S O R I T