Cassation court declares tax dispute extinguished due to failure to request simplified settlement within deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the tax dispute extinguished because neither party requested the simplified settlement procedure before the December 31, 2020 deadline. The plaintiffs argued for a hearing, but the court found no formal request for settlement or denial thereof was filed in time. Consequently, the proceedings terminated automatically, and the court ruled that procedural costs remain with the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax dispute procedure extinguishes automatically if the parties fail to request the simplified settlement within the statutory deadline, unless a hearing is specifically fixed by mutual agreement.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
O sul ricorso iscritto al n. 7096/2015 R.G. proposto da Castagnola Giuseppe e Spartà Anna, rappresentati e difesi dall'Avv. Vincenzo Petralia, con domicilio eletto in Catania, via Verona, n. 62, presso lo studio dello stesso; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, Sezione Staccata di Catania, n. 2373/34/14, pronunciata con riferimento agli atti impositivi n. 620/2009 e 621/2009.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTIN O IL PROCESSO Roma 2? DEPOSITATO I