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Decreto — n. 27510/2021 — snciv Generato dall'IA

Tax court process extinguished due to failure to request settlement hearing by December 31, 2020.

Numero d'incarto Decreto — n. 27510/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the tax litigation process extinguished because neither party requested a settlement hearing before the statutory deadline of December 31, 2020. The plaintiff, Servillo Snc, and the defendant, the Revenue Agency, failed to file the necessary request under Article 6, Paragraph 13 of D.L. 119/2018. Consequently, the court ruled that the proceedings terminated automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.

Regesto Legislator

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Art. 6, para. 13 D.L. 119/2018; Art. 391, para. 3 c.p.c.: The tax procedure extinguishes by expiration of the deadline for requesting a settlement hearing unless the parties specifically petition for a hearing date.

Parole chiave

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tax procedure extinction settlement hearing request statutory deadline failure D.L. 119/2018 procedural termination costs allocation Corte di Cassazione dilazione di pagamento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6, para. 13 D.L. 119/2018
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, para. 3 c.p.c.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

CRETO sul ricorso iscritto al n. 23346/2014 R.G. proposto da Costruzioni Servillo Snc di Servillo Luca, Valeria e Maria Rosaria, rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Bartolucci, con domicilio eletto in Roma, via Alessandro Farnese, n. 7, presso lo studio dell'Avv. Claudio Berliri; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria n. 90/1/13, pronunciata con riferimento agli atti impositivi n. 20071T001177000 e 20071T006738000.

Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTIN IL PROCESSO Roma / 1 DEPOSITATO IN CANCEt lERIA i I Presidente oggi, l l OT1 7021