Cassation court declares tax proceeding extinguished due to failure to request hearing within statutory deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax proceeding extinguished because neither party requested a hearing before the December 31, 2020 deadline. The Regional Tax Commission had previously ruled on the tax assessment, but the specific procedural mechanism for settling the dispute via simplified treatment was not activated in time. Consequently, the court applied the statutory rule that the process terminates automatically if the required request is not filed, leaving the costs to the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax proceeding is extinguished by the expiration of the deadline for requesting a hearing under the simplified settlement procedure, unless the parties explicitly request the scheduling of a hearing before that date lapses.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
TO sul ricorso iscritto al n. 23328/2018 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Societa' Italiana Assicurazioni Spa, rappresentata e difesa dall'Avv. Cerrato Marco e Maisto Guglielmo, con domicilio eletto in Roma, piazza d'Araceli, n. 1, presso lo studio Studio Maisto E Associati; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 279/18/18, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TMB037E00609.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma