Tax appeal dismissed as extinguished by accelerated settlement procedure completion and lack of opposition.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax appeal extinguished because the taxpayer completed the accelerated settlement procedure and no one opposed the definition within the statutory deadline. The Agency of Revenue confirmed the taxpayer's compliance, while the taxpayer failed to request a hearing extension under civil procedure rules. Consequently, the court ruled the process terminated with costs remaining with the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: The tax litigation process is extinguished by the expiration of the deadline for opposing the accelerated settlement definition if no opposition is filed and no extension is requested.
Parole chiave
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RETO sul ricorso iscritto al n. 9877/2018 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Ferrante Mario Giuseppe, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Dagnino, con domicilio eletto in Roma, piazza del Popolo, n. 3, presso lo studio dello stesso; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia n. 4389/11/17, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TY301B202499/2014.
Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l'Agenzia delle entrate dà atto che la parte contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata della controversia, corredata della documentazione prescritta ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e ha provveduto al versamento di quanto dovuto ai fini della suddetta definizione; rilevato inoltre che, entro il 31 dicembre 2020, nessuno ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né è intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha/anticipate.
DICHIARA ESTINTO I PROCESSO Roma li`j, 2021 DEPOSITATO IN CANC LERIA oggi, 1 1 OTT 20