Tax court dismissed appeal as tax authority's request for simplified settlement extinguished the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation extinguished because the tax authority requested a simplified settlement procedure, which the taxpayer fulfilled. The authority argued that no further requests for treatment were filed by the deadline, triggering automatic termination under the relevant decree. Consequently, the court ruled the process ended without a substantive judgment on the tax liability itself.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax proceedings are extinguished by operation of law when the tax authority requests a simplified settlement and the taxpayer complies, provided no other requests for treatment are filed within the statutory period.
Parole chiave
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CRETO sul ricorso iscritto al n. 9378/2018 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Kola Arben, rappresentato e difeso dall'Avv. Davide Angelucci, con domicilio eletto in Roma, viale America, n. 11, presso lo studio dello stesso; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana n. 2022/4/2017, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. T8V012T01152/2013.
Vista la richiesta dì estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l'Agenzia delle entrate dà atto che la parte contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata della controversia, corredata della documentazione prescritta ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e ha provveduto al versamento di quanto dovuto ai fini della suddetta definizione; rilevato inoltre che, entro il 31 dicembre 2020, nessuno ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né è intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'ar7 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le h Mnticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma 2 7 LUG. 2021 DEPOSTTATO I