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Decreto — n. 27473/2021 — snciv Generato dall'IA

Tax court dismissed appeal as tax dispute extinguished by voluntary settlement and lack of objection within deadline.

Numero d'incarto Decreto — n. 27473/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the tax litigation extinguished because the taxpayer submitted a simplified settlement request and the tax authority accepted it without objection. The taxpayer argued for the appeal's continuation, but the authority confirmed the settlement and noted no one challenged the definition within the statutory period. Consequently, the court ruled the process terminated by operation of law, leaving procedural costs to the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: When a taxpayer requests a simplified tax definition and the authority accepts it without objection within the prescribed period, the litigation extinguishes by operation of law, though parties may request a hearing to preserve costs.

Parole chiave

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tax litigation extinction simplified tax definition voluntary settlement procedure procedural costs allocation statutory time limit tax authority acceptance operatio legis termination differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l'Agenzia delle entrate dà atto che la parte contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata della controversia, corredata della documentazione prescritta ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

ETO sul ricorso iscritto al n. 6502/2014 R.G. proposto da Sciortino Iolanda, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Andrea Gorgoni e Alessandra Flaùti, con domicilio eletto in Roma, via G. Avezzana, n. 31, presso lo studio di quest'ultima; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 110/36/13, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. T9V01V402322/2010.

Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l'Agenzia delle entrate dà atto che la parte contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata della controversia, corredata della documentazione prescritta ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e ha provveduto al versamento di quanto dovuto ai fini della suddetta definizione; rilevato inoltre che, entro il 31 dicembre 2020, nessuno ha presentatp l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale b› istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né è intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; k)36 che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le anticipate.

DICHIARA ESTINTO PROCESSO Roma 0/a ?il J024 DEPOSITATO IN CAN 2921 LERI