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Decreto — n. 27471/2021 — snciv Generato dall'IA

Tax court dismissed appeal; tax authority withdrew case via simplified settlement procedure under D.L. 119/2018.

Numero d'incarto Decreto — n. 27471/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the tax litigation extinguished after the tax authority voluntarily withdrew the case to pursue a simplified settlement procedure. The authority submitted the required documentation and payment, while the taxpayer failed to request a hearing by the statutory deadline. Consequently, the court ruled the process terminated with costs remaining on the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, D.L. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: When the tax authority initiates a simplified settlement procedure and the taxpayer does not request a hearing within the prescribed term, the litigation extinguishes automatically, leaving costs to the party who advanced them.

Parole chiave

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simplified settlement procedure tax litigation extinction D.L. 119/2018 taxpayer silence costs allocation procedural termination tax authority withdrawal differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 13, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119
Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l'Agenzia delle entrate dà atto che la parte contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata delle controversie, corredata della documentazione prescritta ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, comma 3, c.p.c.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

RETO sul ricorso iscritto al n. 25174/2013 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Awocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro OMEC S.r.l., rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Preziosi, con domicilio per le comunicazione presso la Cancelleria della Corte di Cassazione e presso la casella Pec: claudio.preziosKaavvocatiavellinopec.it in uso al suddetto professionista; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania Sezione staccata di Salerno n. 406/04/2013, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TFK030500300/2010.

Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l'Agenzia delle entrate dà atto che la parte contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata delle controversie, corredata della documentazione prescritta ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e ha provveduto al versamento di quanto dovuto ai fini della suddetta definizione; rilevato inoltre che, entro il 31 dicembre 2020, nessuno ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né è intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che I a anticipate.

DICHIARA ESTINT L PROCESSO Roma 44 / 202-4 DE pO$ITATOINcANciERlA oggi, 1 1 O