Tax appeal dismissed as extinguished by statutory deadline; taxpayer filed simplified settlement and paid debt.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax appeal extinguished because the taxpayer filed a simplified settlement and paid the owed amount before the statutory deadline. The Revenue Agency confirmed the taxpayer's compliance, noting no other party requested a hearing within the specified period. Consequently, the proceedings terminated automatically under the relevant law, leaving the costs to the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: The tax procedure is extinguished by the lapse of the deadline for requesting a hearing if the taxpayer files a simplified settlement and pays the debt, with costs borne by the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 16987/2014 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona ,del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Cibin Carlo, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Riecardo Vianello e Roberto Masiani, con domicilio eletto in Roma, piazza Adriana n. 5, presso lo studio di quest'ultimo; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto n. 51/01/13, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. 841010300324/2008.
Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l'Agenzia delle entrate dà atto che la parte contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata della controversia, corredata della documentazione prescritta ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e ha provveduto al versamento di quanto dovuto ai fini della suddetta definizione; rilevato inoltre che, entro il 31 dicembre 2020, nessuno ha presentato l'istanza di trattazione di cui al compia 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né è intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è bC estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di / chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; r..33 91 che ai sensi dell'ultimo perioao del comma 13 dell'art. , , art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del 1/ processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
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