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Decreto — n. 27457/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal as tax dispute extinguished by voluntary simplified payment agreement.

Numero d'incarto Decreto — n. 27457/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the tax litigation extinguished because the taxpayer submitted a simplified payment request, fulfilling all statutory requirements. The tax agency confirmed the taxpayer's voluntary compliance and noted that no other party contested the settlement within the legal deadline. Consequently, the court ruled the proceedings terminated without a substantive judgment on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: When a taxpayer voluntarily requests simplified tax payment and no objection is filed within the prescribed period, the tax litigation extinguishes by operation of law.

Parole chiave

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tax litigation extinction simplified payment agreement voluntary tax settlement procedural termination tax dispute resolution procedura fiscale difetto formale di procedura condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018
Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l'Agenzia delle entrate dà atto che la parte contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata della controversia, corredata della documentazione prescritta ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, comma 3, c.p.c.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

RETO sul ricorso iscritto al n. 29449/2017 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Lattuille Alberto, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Malecchi, con domicilio eletto in Aprilia (LT), via A. Meucci, n. 54, presso lo studio dello stesso; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, Sez. Staccata di Latina, n. 2647/39/17, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TFK051201604/2012.

Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l'Agenzia delle entrate dà atto che la parte contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata della controversia, corredata della documentazione prescritta ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e ha provveduto al versamento di quanto dovuto ai fini della suddetta definizione; rilevato inoltre che, entro il 31 dicembre 2020, nessuno ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né è intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del di. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma DEPOSITATQ C,A LER