Italian tax court case dismissed due to statutory extinction after 31 December 2020 deadline passed.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the tax dispute extinguished because the statutory deadline of 31 December 2020 expired without a final decision. The Revenue Agency submitted a request for extinction citing the taxpayer's voluntary agreement to settle the controversy and the payment of due amounts. The court ruled that since no party requested a hearing extension under the relevant civil procedure code, the process terminated automatically, leaving costs to the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: The process extinguishes automatically upon the expiration of the statutory deadline for settlement requests if no party requests a hearing extension, and costs remain with the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 16198/2018 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro D'ambrosio Arcangelo, rappresentato e difeso dall'Avv. Amodio Roberto, con domicilio eletto in Roma, via Barbara Tortolini n. 30, presso lo Studio dell'Avv. Placidi Alfredo; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, n. 3395/14/17, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TVS010100750.
Vista la richiesta dì estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l'Agenzia delle entrate dà atto che la parte contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata delle controversie, corredata della documentazione prescritta ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e ha provveduto al versamento di quanto dovuto ai fini della suddetta definizione; rilevato inoltre che, entro il 31 dicembre 2020, nessuno ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventúale Mi23 istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né è intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del di. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma DEPOSITATO IN CAN LEFI