Italian tax court dismisses appeal as tax dispute extinguished by simplified settlement procedure completion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation extinguished because the taxpayer completed the simplified settlement procedure before the statutory deadline. The Revenue Agency confirmed the taxpayer's submission of the required documentation and payment, noting no objections were filed by the end of December 2020. Consequently, the court ruled the process terminated under the specific provisions of the 2018 decree, leaving procedural costs to the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax litigation process extinguishes automatically upon the expiration of the deadline for submitting the simplified settlement request, unless parties explicitly request a hearing to preserve the dispute.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 29452/2017 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Spadon Gianni, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Malecchi, con domicilio eletto in Aprilia (LT), via A. Meucci, n. 54, presso lo studio dello stesso; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, Sez. Staccata di Latina, n. 2646/39/17, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TFK051201606/2012.
Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l'Agenzia delle entrate dà atto che la parte contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata della controversia, corredata della documentazione prescritta ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e ha provveduto al versamento di quanto dovuto ai fini della suddetta definizione; 109/ rilevato inoltre che, entro il 31 dicembre 2020, nessuno ha presentato l'istanza di trattazione di c2A cui al comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né è intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che l ha anticipate.
DICHIARA ESTIN11 IL PROCESSO Roma 27 La 2021 DEPOSITATO