Italian tax court dismisses appeal as tax dispute extinguished by voluntary settlement under D.L. 119/2018.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the tax litigation extinguished because the taxpayer voluntarily submitted a simplified settlement request to the tax authority. The taxpayer paid the due amount and no other party contested the settlement within the statutory deadline. Consequently, the court ruled the proceedings terminated and assigned procedural costs to the taxpayer who initiated the advance payment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, D.L. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: When a taxpayer submits a simplified settlement request and pays the due amount without opposition, the tax litigation extinguishes automatically, and the party who advanced the costs bears the procedural expenses.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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RETO sul ricorso iscritto al n. 24679/2018 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro A.L.A. Spa e A.I.P. Italia Spa, rappresentate e difese dall'Avv. Paola Coppola, con domicilio eletto in Roma, via Pieve di Cadore, n. 30, villino 56/58, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Ussani d'Escobar; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 5896/21/18, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TF30E0101983/2016.
Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l'Agenzia delle entrate dà atto che la parte contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata della controversia, corredata della documentazione prescritta ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del di. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e ha provveduto al versamento di quanto dovuto ai fini della suddetta definizione; rilevato inoltre che, entro il 31 dicembre 2020, nessuno ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né è intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del di. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che I ha anticipate.
DICHIARA ESTIN b IL PROCESSO Roma 27 LUG, 2021 oeposrrATO IN CAN LENA OQQLUflULii .•••••••••~...