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Ordinanza — n. 27040/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court declares nullity of proceedings due to lack of necessary co-litigation of all partners.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27040/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the entire tax proceeding null and void because the necessary co-litigation of all partners was absent. The taxpayer, an unlimited partner, challenged the tax authority's assessment based on the transparency principle, which automatically imputes corporate income to partners regardless of actual receipt. The court ruled that the tax assessment is unitary, requiring all partners to be parties to the same procedure, and since the lower court failed to include them, the judgment was remitted.

Regesto Legislator

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Art. 5 d.P.R. 22/12/1986 n. 917; Art. 14 d.lgs. 546/92: The unitary nature of tax assessment for companies and partners requires all necessary co-litigants to be parties to the proceeding; absence of such participation renders the judgment absolutely null.

Parole chiave

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unitary tax assessment transparency principle necessary co-litigation absolute nullity tax partners liability reddito non dichiarato sospensione della riscossione fiscale società finanziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 5 d.P.R. 22/12/1986 n. 917
14 d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art.
Art. 14 d.lgs. 546/92
Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art.
art. 5 d.P.R. 22/12
14 d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art.
art. 14 d.lgs. 546/92
Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sezioni unite civili, 4 giugno 2008, n. 14815
Cass., V, n.1451/2021
Cass. 20 aprile 2016 n.7789
29, che non si è verificata nella fattispecie all'esame) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio" (conforme, tra le molte, Cass. 20 aprile 2016 n.7789).
Cass. S.U. 3830/2010
Cass. S.U. 3830/2010, Cass.
Cass. V, n. 3789/2018
3830/2010, Cass. V, n. 3789/2018), ma neppure questa eventualità si è verificata.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6813/2015 R.G. proposto da Plaidit Nicole, in qualità di erede universale del sig. Di Parigi Domenico, con l'avv. Alessandra Luigia Maria Sagone e con domicilio elettro presso lo studio dell'avv. Raffaele De Stefano in Roma, via Postumia n.1 - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, Milano, n. 4128/43/14 pronunciata il 17 giugno 2014 e depositata il 24 luglio 2014, non notificata;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 luglio 2021 dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO 1. Il contribuente Domenico Di Parigi, socio accomandante della società Multimarketing S.a.s. di Tanzani & C. per la quota del 5%, era attinto da un avviso di accertamento in relazione agli anni d'imposta 2003 ai fini Irpef, addizionale regionale e sanzioni. Invero, a seguito dell'accertamento condotto sulla società, l'Ufficio recuperava a tassazione il maggior reddito, imputato al socio per trasparenza.

2. Il contribuente adiva la Commissione tributaria provinciale, eccependo in principalità la decadenza dell'Ufficio dal potere di accertamento essendo stati gli atti impositivi notificati oltre il termine ordinario: l'Amministrazione finanziaria aveva invero esercitato il proprio potere di accertamento ritenendo di poter fruire del principio del raddoppio dei termini, e ciò sia nei confronti della società sia nei confronti dei soci. Potere che tuttavia non poteva esserle riconosciuto essendo il contribuente totalmente estraneo alle condotte delittuose, accertate in capo al solo socio accomandatario.

3. I due gradi di merito erano favorevoli all'Ufficio.

4. Invoca la cassazione della sentenza l'erede universale del contribuente, medio tempore deceduto, che si affida ad un unico motivo di ricorso, cui resiste l'Avvocatura generale dello Stato con tempestivo controricorso. 5.In prossimità dell'adunanza camerale, la parte privata ha depositato memoria a sostegno delle proprie ragioni ed il P.G. ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. CONSIDERATO 17 - 6813-2015 - 13/07/2021 MMF 1. Occorre premettere che nella fattispecie in esame trova applicazione la questione rilevabile d'ufficio, affermata dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui vige il principio dell'unitarietà dell'accertamento alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all'art. 5 del .P.R. n. 917 del 1986, e dei rispettivi soci, con la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascuno di costoro, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi.

Invero ciò comporta, in linea astratta, che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, dalla società o da uno dei componenti di essa riguardi inscindibilmente sia l'ente associativo, sia i membri di esso, salvo il caso in cui questi prospettino (solo) questioni personali (vedi Cass., Sezioni unite civili, 4 giugno 2008, n. 14815) (Cfr. Cass., V, n.1451/2021). 1.1 Nella fattispecie in esame viene in evidenza la contestazione di mancata esposizione della dichiarazione dei redditi da parte della Multimarketing s.a.s., nonché di operazioni oggettivamente inesistenti, donde la ripresa a tassazione anche verso i soci per trasparenza.

Al proposito, la Corte rammenta che, fin dalla citata sentenza delle Sezioni Unite n.14815 del 4 giugno 2008, è stato statuito come "In materia tributaria, l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all'art. 5 d.P.R. 22/12/1986 n. 917 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci - salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicché tutti questi soggetti devono essere parte 17 - 6813-2015 - 13/07/2021 MMF dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario.

Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29, che non si è verificata nella fattispecie all'esame) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio" (conforme, tra le molte, Cass. 20 aprile 2016 n.7789). Tale principio è stato affinato ritenendo non necessario il rinvio al primo giudice, disponendo le riunione per economia processuale e rispetto della ragionevole durata del processo quando:

a) vi sia identità di causa petendi dei ricorsi;

b) simultanea proposizione degli stessi avverso sostanziale avviso unitario di accertamento da cui scaturiscono le rettifiche reddituali per società e soci;

c) simultanea trattazione degli afferenti processi in entrambi i gradi di merito;

d) identità sostanziale delle decisioni ivi adottate (cfr. Cass. S.U. 3830/2010, Cass. V, n. 3789/2018), ma neppure questa eventualità si è verificata. Ne consegue la nullità dell'intero giudizio con la remissione al giudice di primo grado. PQM La Corte dichiara la nullità dell'intero giudizio, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTP di Milano, anche per la regolazione